Agenzie per il lavoro: norme e giurisprudenza
Le agenzie per il lavoro sono, in base alla Legge Biagi, delle imprese private che si occupano di somministrazione o fornitura di lavoro. Le agenzie per il lavoro sono anche dette agenzie interinali o agenzie di somministrazione lavoro. La Legge Biagi, attraverso il decreto legislativo n. 276 del 2003 definisce nuovamente la procedura di autorizzazione dello Stato per le agenzie per il lavoro, abrogando le già esistenti agenzie di lavoro interinale.
L'obiettivo delle agenzie per il lavoro è quello di somministrare lavoro e far incontrare le necessità dell'azienda, da una parte, e quelle dei lavoratori, dall'altra. Le attività che le agenzie per il lavoro svolgono sono soprattutto legate ai compiti di intermediazione e ricerca e selezione del personale; oltre a proporre attività di supporto per la ricollocazione professionale. Tali attività sono svolte attraverso la coordinazione con la Borsa nazionale del lavoro.
Sono le Regioni che demandano le attività di collocamento dei candidati alle agenzie per il lavoro. Queste ultime devono essere iscritte all'Albo unico delle Agenzie per il lavoro, istituito presso il Ministero del Lavoro. L'albo accredita le agenzie in quattro categorie differenti in base ai compiti svolti:
Agenzie di somministrazione lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato;
Agenzie di intermediazione;
Agenzie di ricerca e selezione del personale;
Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Fino al 2007, vi era una quinta categoria relativa ai contratti di somministrazione a tempo indeterminato (staff-leasing).
Sono le agenzie per il lavoro che rientrano nella prima sezione, cioè le aziende di somministrazione lavoro, quelle che svolgono la funzione di intermediario tra domanda ed offerta nel mercato dell'occupazione. In tali casi, un'impresa stipula un contratto con l'azienda per il lavoro con la quale delega quest'ultima alla ricerca del lavoratore e alla stipula del contratto (e dei suoi dettagli). Sarà quindi l'azienda per il lavoro a inviare un soggetto selezionato in base al profilo richiesto, presso l'azienda che ne necessita.
Con la legge n.247/2007, le agenzie possono fornire unicamente contratti a tempo determinato, cioè che durino al massimo 12 mesi (con possibilità di proroga in alcuni casi). Alla scadenza del contratto il lavoratore è obbligato ad interrompere la sua prestazione lavorativa e qualora l'azienda richieda nuovamente una fornitura lavoro per le stesse mansioni all'agenzia per il lavoro, quest'ultima dovrà proporre un altro soggetto.
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