Buoni lavoro occasionale
Una attività lavorativa molto frequente al giorno d'oggi e quella del lavoro occasionale, regolamentato legittimamente dall'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall'art. 4 della legge n. 30.
Oltre all'introduzione di una nuova figura professionale chiamata committente e a caratteristiche contrattuali peculiari, tale tipo di lavoro prevede inoltre particolari forme di pagamento come quelle dei buoni. Il pagamento del lavoro occasionale accessorio si verifica infatti spesso mediante l'utilizzo di buoni (voucher); il valore in denaro di questi buoni è pari a dieci euro. Il valore netto di un buono ottenuto mediante lavoro occasionale da 10 euro è in realtà pari a 7,50 euro. Sono inoltre previste delle forme di pagamento che hanno disponibili buoni multipli, che rappresentano una somma di denaro di cinquanta euro e che sono equivalenti a cinque voucher non separabili. Il valore netto di un buono multiplo da 50 euro, ovvero il corrispettivo netto della prestazione è di 37,50 euro. Il valore dei buoni come forme di pagamento del lavoro occasionale e calcolabili ai fini pensionistici e di sicurezza sono suddivisi in questo modo: - 13%, per la contribuzione legata alla gestione separata dell'Inps, accreditata sulla posizione individuale contributiva del soggetto; - 7% per la contribuzione Inail, legata all'assicurazione anti-infortuni; - il 5% a titolo di compenso all'Inps per la gestione del servizio. I buoni del lavoro occasionale sono cartacei e si possono riscuotere presso tutti gli uffici postali nazionali e le tabaccherie PEA (Punto Emissione Autorizzato). Al fine di ottenere un accredito corretto dei contributi previdenziali e assistenziale e per riscuotere il voucher stesso, è infine necessario compilare, in modo corretto e con tutte le informazioni richieste, il buono lavoro comprendente anche il codice fiscale, del committente e del datore di lavoro, e la data di inizio e fine prestazione. Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli:
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