Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
La cassa integrazione guadagni straordinaria è una prestazione economica che la legge italiana prevede per tutti i dipendenti sospesi dal lavoro o che svolgono un orario di lavoro ridotto. La cassa integrazione guadagni straordinaria si attua in caso in cui l’azienda si trovi in una fase di:
- ristrutturazione, riorganizzazione aziendale; durata massima 2 anni più due proroghe di 1 anno
- crisi aziendale che interessa il settore o il territorio; durata 1 anno consecutivo, prorogabile di 1 ulteriore anno.
- fallimento, liquidazione coatta, etc.; durata massimo 1 anno, prorogabile di 6 mesi.
I beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria sono: le imprese che abbiano avuto più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. La legge prevede che un notevole numero di imprese possono, purchè siano in possesso dei requisiti, avvalersi della cassa integrazione guadagni straordinaria. Per quanto concerne i lavoratori, sia operai, impiegati (anche a tempo determinato) e quadri (intermedi) possono beneficiare di questo trattamento.
La cassa integrazione guadagni straordinaria può estendersi in casi eccezionali previa l’autorizzazione del Ministero del Lavoro. Il tetto massimo di durata è fissato in 3 anni nell'arco di 5 anni.
Per richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria l’azienda richiede la consultazione sindacale, requisito determinante per la concessione della CIGS. Successivamente, inoltra la domanda di esame congiunto della situazione aziendale al Ministero del Lavoro che comprende la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari, il programma da attuare (con durata e numero dei lavoratori da sospendere) e i termini.
Il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinaria è corrisposto dal datore in via anticipata o direttamente dalla finanza pubblica ed equivale all’80% della retribuzione globale di fatto; vengono integrate nelle festività o la malattia, mentre viene computata la maternità.
La cassa integrazione straordinaria è pagata da ogni impresa con un contributo sul monte retribuzioni lordo pari allo 0,6% e allo 0,3%, rispettivamente per le attività con e con più di 50 dipendenti o fino a 50, e con un contributo addizionale pari al 4,5% o al 3% sulle integrazioni salariali anticipate. L'ammontare del contributo addizionale è raddoppiato del 50% se il trattamento perdura per più di 24 mesi.
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