Co.co.pro. il contratto a progetto
Il contratto a progetto (co.co.pro.) è anche detto contratto di collaborazione per programma ed è una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dal D. Lgs. n. 276/2003, c.d. Legge Biagi.
Il contratto progetto (co.co.pro.) è nato dalla Legge Biaggi come sostituzione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.). In realtà il co.co.pro. è stato introdotto proprio per limitare le collaborazioni coordinate e continuative, forme contrattuali che nascondevano dei rapporti di lavoro subordinato in cui il dipendente risultava essere un costo ridotto per il datore di lavoro rispetto al lavoratore dipendente.
Il co.co.pro. (contratto a progetto) definisce il lavoratore non come un dipendente, ma un collaboratore autonomo. L’attività svolta dal collaboratore, infatti, deve essere legata alla realizzazione di un progetto (o programma di lavoro, o fasi di esso). Il lavoratore deve svolgere il suo operato in maniera autonoma e non dovrebbe essere sottoposto al potere direttivo del superiore.
Il fatto stesso che il lavoratore, nella maggioranza di casi, svolga i suoi compiti all’interno dell’azienda, limita in parte la sua autonomia poiché la sua attività deve essere coordinata con le tempistiche e le esigenze dell’organizzazione aziendale.
Il co.co.pro. è legato ad un progetto ed al suo risultato. Il programma del progetto può anche includere solo un risultato parziale che, collegato ad altre attività aziendali, risulta necessario a raggiungere un risultato finale. L’attività definita dal co.co.pro può anche essere collegata a un'attività secondaria dell’impresa.
Il contratto a progetto (co.co.pro.) ha degli elementi cardine che sono:
- la definizione di un programma, un progetto o una fase;
- la mancanza di un rapporto di subordinazione;
- l’indipendenza (almeno teorica) del lavoratore nello svolgere la sua attività;
- il coordinamento con il datore di lavoro e l’organizzazione aziendale;
- la durata del co.co.pro determinata o determinabile;
- l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione.
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