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Congedo Parentale: un diritto a tutela della famiglia

Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori naturali per ogni figlio/a e consiste nella possibilità di astenersi dal lavoro facoltativamente. Tale diritto può essere riconosciuto anche congiuntamente, il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento:

- fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino/a

- per un lasso di tempo complessivo (dei due genitori) non superiore a 10 mesi (11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo)

Il congedo parentale è un diritto riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro. Il congedo parentale è riconosciuto anche alle lavoratrici madri autonome per tre mesi.

Per quanto riguarda la durata del congedo parentale, il periodo massimo è di 10 mesi. Questo lasso di tempo può essere così ripartito:

  • Alla madre è riconosciuto un periodo facoltativo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
  • Al padre è riconosciuto un periodo facoltativo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, che divengono 7 se il padre usufruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.
  • Il limite complessivo del congedo parentale (continuativo o frazionato)non può comunque superare 11 mesi.
  • Alle lavoratrici autonome compete il diritto di fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino/a
  • Nei casi di minore con handicap in situazione di gravità accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1) la legge prevede un congedo parentale per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre che può essere prolungato fino a tre anni, o un permesso giornaliero di due ore retributive, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il congedo parentale spetta ad un genitore anche se l'altro genitore non ne abbia diritto (poiché non occupato o appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati).

Il congedo parentale è una scelta libera e personale dei genitori che comunque sono obbligati ad informare con almeno 15 giorni di anticipo il datore di lavoro.





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