Contratto di lavoro subordinato
Il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall’articolo 2094 del Codice Civile: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.”
Il contratto di lavoro subordinato è:
- tipico (disciplinato dal Codice Civile),
- consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti),
- ad effetti obbligatori (produce obbligazioni),
- non solenne (lettera d’assunzione è un mezzo di prova),
- a titolo oneroso (produce un onere per le parti),
- a prestazioni corrispettive (prestazioni a carico di entrambi le parti),
- di durata (non istantaneo),
- non aleatorio (il rischio non è l’elemento essenziale),
- bilaterale,
- per adesione (non c’è la possibilità di fare una controproposta).
04 / 04 / 2008
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