Contratto di lavoro

Il contratto è un negozio giuridico cioè “una manifestazione di volontà atta a produrre effetti giuridici riconosciuti dall’ordinamento giuridico”.
I contratti commerciali (cioè i contratti stipulati dagli imprenditori nell’esercizio delle loro attività) sono:
- il contratto di lavoro subordinato,
- i contratti per la distribuzione dei prodotti,
- i contratti per la produzione di beni e la prestazione di servizi,
- i contratti bancari
- i contratti d’assicurazione
Il contratto di lavoro è l’atto bilaterale, contenente le norme che disciplinano la prestazione di lavoro subordinato e cioè i diritti e i doveri delle parti contraenti.
I soggetti del contratto di lavoro devono aver raggiunto il diciottesimo anno di età e sono: il datore di lavoro e il lavoratore dipendente (prestatore d’opera).
Gli obblighi principali dei soggetti sono:
- per il lavoratore dipendente: eseguire in modo diligente il lavoro a cui è stato destinato, adottare le misure di sicurezza necessarie per eseguire gli ordini datigli, non porsi in concorrenza con l’imprenditore ed essere fedele alla ditta che lo ha assunto (no spionaggio industriale);
- per il datore: la corresponsione della retribuzione e il pagamento delle previdenze sociali. La paga base è determinata per durata ( a ore, a giornate, ecc..) e per quantità di lavoro eseguito in una determinata unità di tempo (retribuzione a cottimo). E’ obbligatoria la pari retribuzione del lavoro tra uomo e donna. La legge fissa i tre parametri per cui può sussistere una diversa retribuzione: per diverso titolo di studio, per anzianità di servizio o se la tipologia di lavoro richiede dipendenti di un determinato sesso.
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