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Contratto nullo o annullabile

contratto nullo

Un contratto è invalido quando presenta anomalie, alterazioni, vizi di rilevante gravità, al punto che le parti non sono costrette a rispettare il regolamento che esse hanno dato a quel contratto ai propri rapporti reciproci. I principali tipi d’invalidità del contratto sono:
1) la nullità: il contratto non produce alcun effetto;
2) l’annullabilità: il contratto produce effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati, su richiesta di un contraente, ad opera di una sentenza.

Un contratto è nullo se:
- manca uno dei requisiti essenziali (accordo, oggetto, causa, forma)
- ha contenuto illecito, cioè quando è volto a realizzare risultati contrari all’ordine pubblico, al buon costume oppure a norme imperative(norme che non possono essere derogate dai privati).
- il contenuto è in frode alla legge (il contratto è valido, non viziato, ma le finalità sono illecite).
Il contratto nullo non produce effetti; le eventuali prestazioni già eseguite devono essere restituite.
La nullità è insanabile, perpetua e convertibile.

Un contratto è annullabile quando è stato stipulato da una persona:
- incapace di agire,
- incapace d’intendere e di volere,
- in errore (ha una falsa interpretazione della realtà),
- indotta nell’errore da chi la raggira o fa uso d’artifizie (dolo)
- minacciata da un male ingiusto e notevole (violenza)

Il contratto annullabile produce i suoi effetti: tuttavia la parte incapace, o quella la cui volontà è viziata, può ottenere che l’autorità giudiziaria emani una sentenza che elimini tali effetti, detta sentenza d’annullamento. L’annullamento può essere chiesto solo dalla parte interessata entro 5 anni, quindi è sanabile e non perpetuo.

Alle cause d’invalidità del contratto, va aggiunta la rescissione.
Il contratto è rescindibile quando è concluso a condizioni inique per una parte, la quale si trova: in stato di pericolo o in stato di bisogno. Il contratto si estingue con l’adempimento della prestazione. La risoluzione (scioglimento) del contratto riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive e può avvenire con il verificarsi d’alcuni fenomeni, quali: inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta.

Un contraente può reagire all’inadempimento dell’altro contraente in diversi modi:
- sospendere il proprio adempimento (temporaneamente)
- chiedere al giudice la condanna a adempiere al contraente inadempiente
- chiedere la giudice la risoluzione del contratto
- inviare al contraente inadempiente una diffida a adempiere entro un certo termine
Il contratto risolto per inadempimento è sciolto, le prestazioni già effettuate devono essere restituite.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta si ha nei contratti a esecuzione differita o periodica che possono essere risolti quando, dopo la stipulazione e prima che sia iniziata l’esecuzione, si verifica uno squilibrio di valore tra le prestazioni, dovuto a eventi straordinari. L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore di una prestazione produce la risoluzione.





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