Cumulo lavoro
Il cumulo lavoro è applicabile alla pensione e ai redditi di pensione ed è regolato dalla Legge n. 133 del 2008 (art. 19).
Il cumulo lavoro consiste sostanzialmente nella possibilità di protrarre la propria attività lavorativa anche dopo la pensione, pur continuando a percepire la stessa; esso è valido sia per le pensioni di anzianità che di vecchiaia ed è accessibile sia ai lavoratori autonomi che dipendenti.
Ci sono alcune categorie di lavoratori che però hanno dei limiti in materia di cumulo lavoro; questi soggetti sono: quelli che percepiscono pensioni legate a parenti superstiti; i lavoratori che cambiano la durata occupazionale da tempo pieno a part time; chi è in possesso di pensioni che prevedono assegni d'invalidità e di sostegno al reddito; le pensioni dei lavoratori socialmente utili risarcite in modo transitorio.
Un altra limitazione è legata ai dipendenti pubblici, che non possono applicare il cumulo lavoro della pensione a ulteriori redditi.
I lavoratori che rilevano assegni di invalidità e decidono di proseguire l'attività lavorativa sono inoltre soggetti a dei tagli pensionistici pari al 25 %, nei casi di reddito che oltrepassa di quattro volte il valore minimo previsto dall'Inps, e pari al 50% , se viene superato di cinque volte.
Quando chi percepisce l'assegno d'invalidità ha anche accumulato meno quaranta anni di contributi, sono previsti altri tagli del 30%, per gli autonomi, e del 50%, per i dipendenti.
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