Dimissioni lavoro: i soggetti della nuova procedura online

La legge 188/07 ha introdotto una nuova procedura per le dimissioni online, vediamo chi interessa e quando la disciplina non si applica.
Dimissioni online: chi interessa?
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato (in base all’art. 2094 del C.C. compreso il lavoro nella P.A. e il lavoro domestico)
- soggetti che prestano lavoro parasubordinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto
- lavoratori con contratti di collaborazione di natura occasionale,
- lavoratori con contratti di associazione in partecipazione, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali (art. 2549 codice civile);
- contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci
- lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall'art. 54 del TU 151/2001.
La procedura è destinata a tutti i lavoratori sopraelencati che desiderano dare le dimissioni e indipendentemente dalla natura giuridica o dal compartimento economico di appartenenza del datore di lavoro.
La disciplina derivante dalla legge 188/07 non si applica ai seguenti casi e soggetti:
- in caso di rapporti di lavoro marittimo,
- in caso di accordi di risoluzione consensuale bilaterali che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti,
- nei casi di recesso unilaterale dal lavoratore durante il periodo di prova,
- in caso di dimissioni incentivate laddove si basino sulla risoluzione consensuale del rapporto;
- in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione;
- alle cessazioni di contratto, in quanto la cessazione del rapporto avviene con accordo trilaterale;
- agli stage e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro autonomo nè subordinato;
- alle prestazioni di lavoro accessorio;
- alle prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c.c.;
- in caso di dimissioni di componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomi
- ai rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati (ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 165/2001) e cioè:
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- avvocati e procuratori dello Stato
- personale militare e delle forze di polizia
- personale della carriera diplomatica e prefettizia
- dipendenti della Banca d'Italia ( D.Lgs. CPS 691/1947)
- dipendenti della CONSOB (Legge 281/1985)
- dipendenti della ISVAP
- dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Legge 287/1990)
- dipendenti dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (Legge 481/1995)
- dipendenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Legge 249/1997).
Per avere maggiori informazioni relative alla normativa che disciplina le dimissioni online clicca qui
Articolo tratto dalle informazioni contenute nella seguente pagina Web: Ministero del Lavoro/Quando
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