Diritti e doveri scaturiti dal contratto di lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito, anche detto Job Sharing, è stato introdotto dalla Riforma Biagi ed è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003, art. 41 – 45.
Con un contratto di lavoro ripartito si intende il contratto di lavoro con il quale due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un'unica e identica obbligazione lavorativa.
Per quanto riguarda il licenziamento in caso di contratto di lavoro ripartito, si fa riferimento alla circolare ministeriale del 1998, che però non disciplina in caso di recesso dal contratto di uno solo dei soggetti lavoratori. Le possibili soluzioni in tal caso sono:
- 1. la risoluzione del contratto di lavoro anche per gli altri coobligati,
- 2. la stipulazione di un nuovo contratto con l’altro contraente per proseguire il rapporto lavorativo (magari optando per un contratto part-time),
- 3. la prosecuzione del rapporto con l’altro contraente che sarà affiancato da un nuovo soggetto che sostituisca il lavoratore che ha recesso dal contratto.
In ogni caso la circolare ministeriale del '98, rende libere le parti su come comportarsi in caso di rescissione da parte di un solo lavoratore con contratto lavoro ripartito.
I diritti in tema retribuzione, prestazioni previdenziali ed assistenziali riconosciute ai lavoratori con contratto di lavoro ripartito sono assimilate nelle norme che disciplinano i contratti di lavoro part- time.
La forma del contratto di lavoro ripartito deve essere scritta. Sul contratto deve essere indicata la ripartizione temporale, in percentuale, tdel lavoro svolto da entrambi i lavoratori.
Con il contratto di lavoro ripartito, i soggetti lavoratori assicurano al datore di lavoro un livello di servizio, che se non rispettato riconosce al datore la possibilità di richiedere delle penali che devono essere stabilite nel contratto in caso non venga assicurato il servizio pattuito.
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