Diritto d'autore: tutela le opere e il lavoro
In Italia, il Diritto d'autore è regolato dalla legge speciale del 22 aprile 1941, n. 633 e intende tutelare le opere dell’ingegno di carattere creativo riguardanti la letteratura, la musica, le arti figurative, l’architettura, il teatro e il cinema. La protezione del Diritto d'autore è legata all'usufrutto di diritti di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali.
Diritto d'autore: diritti morali e diritti di utilizzazione economica
Per difendere la personalità dell'autore la legge sul Diritto d'autore prevede diritti morali, non soggetti a termini legali di tutela. I principali diritti morali regolati dal Diritto d'autore sono: il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e il diritto d'integrità della stessa, obiettando a qualunque modifica che possa andare a discapito dell'autore. È infine disciplinato il diritto,da parte dell'autore, di decidere se pubblicare o meno l'opera in questione. Sono previsti dal Diritto d'autore anche i diritti di utilizzazione economica, che consentono all'autore di utilizzare o meno l'opera per fini economici. I principali sono: diritto di riproduzione; diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera; diritto di diffusione a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); diritto di distribuzione; diritto di elaborazione, ovvero la possibilità di decidere se apportare modifiche all’opera originale, se trasformarla, adattarla, ridurla ecc..
Diritto d'autore: tipologie di opere
Nel caso di opere scritte da più persone, per regolare al meglio i rapporti tra diversi coautori, è stata redatta una lista di diverse tipologie di opere. Esistono opere creative semplici dove non è possibile distinguere il lavoro di ogni singolo autore; in questi casi, in assenza di un accordo scritto, l’art 10 prevede che il Diritto d’autore spetti in parti uguali a tutti gli autori dell’opera. Le opere composte nascono invece dalla fusione di diverse categorie di opere (es. parole e musica), mentre le opere collettive si formano dall'unione di lavori o frammenti di lavori di autori diversi e riuniti da un coordinatore per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico (es. enciclopedie, giornali, riviste, antologie ecc.). A differenza delle opere composte, nelle opere collettive sarà il coordinatore a guidare il lavoro durante le fasi della realizzazione dell'opera (art.43).
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Diritto d'autore: tutela le opere e il lavoro '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Arealavoro scrivere all'indirizzo email perconti.laura@gmail.com
Link di approfondimento
Diritto - autore - tutela - opere - lavoro - Link utili per approfondire il tema Professionisti Diritti Lavoratore Diritto d\'autoreOfferte di lavoro Le offerte di lavoro a Roma, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bari, Napoli e Bologna.
Segnala un sito/link di approfondimento
|
|