Logo AreaLavoro

Si definisce disoccupazione, la condizione in cui si trovi un soggetto in età di lavoro che non sia una forza attiva nel mondo del lavoro. L'indennità di disoccupazione è un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati (almeno da due anni o che abbiano versato almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro) contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati; oggi non spetta più a coloro che si dimettono volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

Menu di navigazione dell'articolo

Che cosa è l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti invece è riconosciuta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (esclusi coloro che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa).

La disoccupazione con requisiti ridotti quindi si applica in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

Per saperne di più, ti suggeriamo di consultare il nostro articolo sulla lettera di dimissioni per la colf.

Importo dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

L’importo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è pari a:

  • I primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera,
  • Oltre il 120 giorno, tale percentuale sale al 40%
  • L’ammontare dell’indennità di disoccupazione non potrà superare il massimale mensile fissato ogni anno dall’INPS.

Come si riscuote l'indennità

L'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti può essere riscossa:

  • con bonifico bancario o postale. In tal caso nella domanda devono apparire anche i dati dell’istituto creditizio presso il quale si intende riscuotere la prestazione, il codice IBAN e il numero di conto corrente.
  • presso gli sportelli di tutti gli uffici postali in Italia
  • per un periodo equivalente alle giornate realmente lavorate nell'anno passato, e per un periodo non superiore a 180 giornate.

Come presentare la domanda

La domanda per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti va presentata all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di disoccupazione. Il moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e nella sezione “Moduli” del sito internet.

Disoccupazione e requisiti ridotti: quali sono i lavoratori sospesi che ne hanno diritto?

L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi. Quest’ultimi hanno diritto alla disoccupazione qualora l’impresa si trovi in una temporanea difficoltà, non causata dalla dirigenza o dai dipendenti. Lo Stato fa cosi in modo che l’azienda non debba sostenere i costi di manodopera non utilizzata nel momento di crisi. Ovviamente per far accedere alla cassa integrazione le parti: azienda, lavoratori e enti territoriali devono aver raggiunto un accordo.

La richiesta dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi deve essere presentata dal datore di lavoro ai Centri per l’impiego ed alla sede INPS del territorio, a cui è allegata la lista dei nominativi dei lavoratori sospesi.

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi è riconosciuta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (esclusi coloro che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa) o coloro che risultaino assicurati da almeno 2 anni e possano far valere almeno 1 contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi può essere corrisposta nel limite di 90 giorni e l’ammontare è pari al 35% della retribuzione dell’anno precedente, suddiviso per il numero di giornate effettive di lavoro.

Come presentare le richiesta per l'indennità di disoccupazione

La domanda per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori sospesi va presentata all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di disoccupazione. Il moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e nella sezione “Moduli” del sito internet.

Il ricorso può essere presentato, in carta semplice al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Se sei stanco di essere dicoccupato allora ti consigliamo di leggere il nostro approfondimento su come scrivere un curriculum vitae.

L'indennità di disoccupazione ordinaria è una forma di tutela per il lavoratore, che spetta a quest’ultimo in caso di rescissione del contratto di lavoro per: scadenza del termine del contratto, licenziamento, dimissioni (solo alcuni casi). Una volta dimostrato di avere i requisiti per l’indennità di disoccupazione il lavoratore ha il diritto di ricevere un sostegno economico, secondo quanto previsto dal codice che tutela i lavoratori e che fa parte di quella branca del diritto nota come Diritto del Lavoro.

Se desideri avere una panoramica completa sulle tue tutele lavorative, informarti sul lavoro svolto dall'ispettorato del lavoro.

Disoccupazione e requisiti ridotti: verificare i requisiti e procedere alla domanda

Disoccupazione e requisiti ridotti

Il lavoratore interessato a richiedere l’indennità di disoccupazione dovrà presentare la domanda all'Inps, rivolgendosi al Centro per l’Impiego della propria circoscrizione, nei 68 giorni successivi al licenziamento.

Possono presentare domanda, i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  • un’anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative maturata nei due anni antecedenti la data di conclusione del rapporto di lavoro.

All’ex lavoratore è così versata un’indennità per lasso di tempo di 180 giorni.

INPS e indennità di disoccupazione

Da qualche anno, l’Inps ha introdotto alcune nuove disposizioni: dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 il periodo di indennità stato portato a sette mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e a 10 mesi per gli ex dipendenti over 50.

Essa va a consistere in un importo pari al 40% della retribuzione media percepita negli ultimi tre mesi di lavoro. L'ammontare del sussidio per i disoccupati non può superare l’importo mensile lordo di € 819,62 nel 2005 elevato a € 985,10 per i disoccupati che ricevevano uno stipendio lordo mensile oltre € 1.773,19.

Per i lavoratori al di sotto i 50 anni che hanno richiesto e ottenuto esisto favorevole, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2005 e il 31 dicembre 2006, spetta un’indennità di disoccupazione pari al 50% della “vecchia” retribuzione per i primi sei mesi e il 30% per il settimo mese. A coloro che hanno superato i 50 anni invece, spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi, il 40% per il settimo, l’ottavo e il nono mese e il 30% per l’ultimo mese.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.

Segnalaci un errore, un refuso o un suggerimento per migliorare l'articolo