Disoccupazione: Lavoratori sospesi L’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi. Quest’ultimi hanno diritto alla disoccupazione qualora l’impresa si trovi in una temporanea difficoltà, non causata dalla dirigenza o dai dipendenti. Lo Stato fa cosi in modo che l’azienda non debba sostenere i costi di manodopera non utilizzata nel momento di crisi. Ovviamente per far accedere alla cassa integrazione le parti, azienda, lavoratori e enti territoriali devono aver raggiunto un accordo.
La richiesta dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi deve essere presentata dal datore di lavoro ai Centri per l’impiego ed alla sede INPS del territorio, a cui è allegata la lista dei nominativi dei lavoratori sospesi. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi è riconosciuta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (esclusi coloro che si dimettono volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa) o coloro che risultaino assicurati da almeno 2 anni e possano far valere almeno 1 contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi può essere corrisposta nel limite di 90 giorni e l’ammontare è pari al 35% della retribuzione dell’anno precedente, suddiviso per il numero di giornate effettive di lavoro. La domanda per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori sospesi va presentata all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di disoccupazione. Il moduli sono disponibili presso gli uffici dell’Inps e nella sezione “Moduli” del sito internet. Il ricorso può essere presentato, in carta semplice al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
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