La pensione ai superstiti è la quota della pensione Inps che viene corrisposta ai famigliari del lavoratore assicurato o pensionato, dopo la sua morte. La pensione ai superstiti spetta qualora il lavoratore (defunto):
-fosse già pensionata (pensione di reversibilità)
-avesse almeno 15 anni di contributi (pensione indiretta)
-fosse assicurato da oltre 5 anni, di cui minimo tre versati nel cinque anni antecedenti la sua morte.
•il coniuge separato; (anche il coniuge separato “per colpa” qualora egli abbia diritto agli alimenti);
•il coniuge divorziato, a condizione che non si sia risposato e che il lavoratore deceduto sia stato iscritto all'Inps prima della sentenza di divorzio;
•l’ex coniuge, anche se dopo il divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato. In questi casi, in base alla legge n.74 del 1987, sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo e al secondo coniuge.
I figli
La pensione ai superstiti spetta ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla morte del genitore/ lavoratore assicurato o pensionato:
•siano minorenni;
•siano a carico del genitore e che non svolgano alcuna attività lavorativa e che: siano studenti di scuola media superiore tra i 18 e i 21 anni o studenti universitari sotto i 26 anni
•siano inabili di qualunque età, a carico del genitore.
I nipoti
La pensione ai superstiti spetta ai nipoti minorenni qualora:
- siano a carico del nonno o della nonna deceduti
- siano equiparati ai figli legittimi e legittimati.
Nel caso di nipoti non orfani si rimanda alla sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 1999.
I genitori
La pensione ai superstiti spetta ai genitori (qualora non vi siano: coniuge, figli o nipoti) a condizione che:
-alla morte dell’assicurato o pensionato, essi abbiano più di 65 anni,
-non ricevano una pensione
-siano a carico del lavoratore defunto con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.
I fratelli e le sorelle
La pensione ai superstiti spetta a fratelli e/o sorelle qualora non possano beneficiarne i soggetti sopracitati qualora si tratti di:
-fratelli/sorelle con stato civile libero
-siano inabili al lavoro
-non ricevano una pensione
-siano a carico del lavoratore defunto con un reddito non superioreall'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.
La domanda di pensione ai superstiti va presentata sull’apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
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