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Il contratto a tempo determinato: durata e proroga


Il contratto di lavoro a tempo determinato prevede un termine finale di durata. Il contratto a tempo determinato è stipulato per soddisfare delle necessità momentanee dell’azienda (es. attività lavorative stagionali).
Le norme che disciplinano il contratto tempo determinato sono: D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 integrato dalla L. del 24.12.2007, n. 247 (c.d. collegato alla finanziaria 2007) e dalla L. del 06.08.2008, n. 133. Differisce sostanzialmente dal contratto a tempo indeterminato, subordinato o parasubordinato.

La forma del contratto tempo determinato deve essere scritta (a meno che il rapporto di lavoro non duri meno di 12 giorni) e deve contenere i motivi per cui il contratto ha un termine di durata.

La durata del contratto tempo determinato non può superare i 36 mesi. Vi sono però delle eccezioni per i dirigenti (durata massima 5 anni) e per i dipendenti nel settore trasporto aereo. Il contratto tempo determinato può essere prorogato qualora il contratto iniziale non superi i 3 anni e per una sola volta. Un dipendente può essere nuovamente assunto con contratto a tempo determinato nella stessa impresa. Possono verificarsi due casi:

  • il dipendente è riassunto entro 10 o 20 giorni dalla scadenza del primo contratto, avrà automaticamente un nuovo contratto a tempo indeterminato;
  • il lavoratore è riassunto subito alla scadenza del contratto a termine, il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data della stipulazione del primo contratto.

Il contratto tempo determinato può essere rinnovato, con proroghe e rinnovi, fino ad un massimo di 36 mesi; dopo i quali il contratto si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dell'ultimo termine.

Se il contratto tempo determinato, o meglio il rapporto di lavoro, continua dopo la scadenza del termine prefissato, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione complessiva pari al 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza, e pari al 40% per ogni giorno ulteriore.

Il proseguirsi del rapporto di lavoro non può, per legge, superare i 20 giorni, se il contratto a termine aveva una durata inferiore a 6 mesi, e i 30 giorni negli altri casi. Qualora il rapporto di lavoro proseguisse oltre tali limiti, il contratto tempo determinato è considerato a tempo indeterminato a partire dalla scadenza.

Vai alla pagina: licenziamento e dimissioni contratto a tempo determinato



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