Il Contratto a Tempo Indeterminato
Il Contratto a tempo indeterminato si inserisce nella struttura del sistema lavorativo come rapporto di lavoro di base tra datore e lavoratore. Si intende infatti un rapporto di lavoro che, dopo un periodo di prova, si converte in assunzione senza scadenza. Il contratto in questione stabilisce le condizioni della prestazione lavorativa, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei lavoratori.
La normativa vigente relativa al Contratto a tempo indeterminato in questo momento fissa l’orario a tempo pieno a 48 ore settimanali. I contratti nazionali di lavoro hanno tuttavia ridotto tale limite, portandolo a 40 ore settimanali nei settori industriali e a 36 ore nel pubblico impiego. Per quel che riguarda la nullità dei contratti speciali si prevede che si trasformino in contratti a tempo indeterminato se la forma è richiesta ab substantiam.
Il Decreto Legislativo del 6 settembre del 2001 delibera che è concessa l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel contratto a tempo indeterminato non ne è invece fissata a priori la durata della prestazione.
Prima del Contratto a tempo indeterminato è consentito tuttavia un periodo di prova, durante il quale il contratto può essere rescisso da entrambe le parti in qualsiasi momento. La durata del periodo di prova deve risultare da atto scritto (e deve essere contestuale alla data di instaurazione del rapporto di lavoro). E’ importante sottolineare che il periodo di prova può essere ripetuto più di una. Questo periodo non può essere comunque superiore a:
· 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di 1a categoria;
· 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie;
· 1 mese per le categorie speciali;
· 15 giorni per gli operai;
· 2 mesi per gli apprendisti.
Se l'interruzione del contratto a tempo indeterminato è dovuta a malattia o a infortunio, alcuni contratti danno la possibilità di completare il periodo di prova in un secondo momento. Nel caso in cui il licenziamento avvenga durante il periodo di prova il datore di lavoro non è tenuto a motivarlo.
Fonte: Portal Diritto
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