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Il distacco del lavoratore


Il distacco del lavoratore è, in modo molto semplice, “il prestito” di un lavoratore da un’azienda ad un altro datore di lavoro. Le parti sono cosi denominate:

  • Distaccante è il datore che mette a disposizione a terzi il suo dipendente,
  • Distaccatario è il datore di lavoro che può avere in “prestito” dei lavoratori per svolgere temporaneamente un’attività lavorativa presso la sua azienda.

Il distacco del lavoratore è disciplinato da una serie di norme, ultima delle quali la cosiddetta Legge Biagi identificata dal D. Lgs. 276 del 2003. Questa riconosce il distacco lavorativo come una forma di decentramento produttivo attuata dal datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse. La legge Biagi riconosce il distacco del lavoratore basato su tre condizioni:

  • L’interesse del datore di lavoro distaccante,
  • La temporaneità, cioè il lavoratore deve svolgere la sua attività lavorativa presso il distaccata rio per un periodo definito,
  • la titolarità in capo al distaccante del rapporto di lavoro. Ciò significa che il lavoratore vedrà soddisfatti i suoi diritti di salario e contributi dal suo datore di lavoro, mentre le sue mansioni, così come eventuali provvedimenti disciplinari, saranno stabiliti del distaccatario.

Casi particolari: Il distacco del lavoratore può essere attuato solamente dalle aziende private. Il lavoratore continuerà ad essere un dipendente del datore distaccante. In linea generale, tutti i dipendenti di aziende private potrebbero essere sottoposti a distacco poiché la legge non indica l’obbligo di menzionarlo nel contratto. Al contempo, qualora il distaccante preveda il distacco del lavoratore in un’azienda che si trovi a più di 50 km rispetto alla sede di lavoro originaria è obbligatorio che siano chiare e comprovate le motivazioni di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (art. 30, comma 3, d. Lgs. n. 276/2003). Così come è necessario un assenso preventivo del lavoratore soggetto a distacco qualora questo includa un cambio delle mansioni (art. 30, comma 3 del D. Lgs. n. 276/2003, Cass. 21 marzo 1998, n. 5102, Cass. 7/11/00, n. 14458; Ministero del Lavoro circolare n. 5/25814/70/VA dell'8 marzo 2001).

Doveri datori di lavoro: Il datore di lavoro distaccatario deve fornire informare il lavoratore in merito ad eventuali cambiamenti degli elementi del contratto di lavoro originale, mentre il distaccante deve comunicare con sistema delle comunicazioni obbligatorie al Centro per l'Impiego provinciale, il distacco del lavoratore.



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