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Il periodo di prova

In un momento anteriore o contestuale all'inizio del rapporto di lavoro, le parti possono definire per iscritto un periodo di prova. Lo scopo del periodo di prova è quello di consentire al datore di lavoro e al dipendente di valutare il rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, l'azienda verificherà le competenze del lavoratore e la sua capacità ad eseguire le mansioni per le quali è stato assunto; mentre per il lavoratore tale arco di tempo sarà utile a valutare la convenienza (data dal rapporto tra condizioni di lavoro, mansioni e interesse personale) a stringere il contratto.

La forma del periodo di prova

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, cosi come disciplinato dall'art. 2096 del codice civile e nell’art. 4, del Regio Decreto Legge n. 1825/1924. La mancanza di tale forma porta alla nullità del periodo di prova e trasforma il rapporto di lavoro direttamente in definitivo.

Con il periodo di prova, il contratto di lavoro è come sospeso fino al momento in cui verrà verificata la convenienza del rapporto da entrambe le parti.

Le norme del periodo di prova


Con la sentenza n. 189 del 22/12/1980 la Corte Costituzionale ha stabilito che durante il periodo di prova, il prestatore deve ricevere lo stesso trattamento normativo che dovrebbe competergli in caso di assunzione definitiva. Ciò significa che al lavoratore saranno richiesti gli stessi compiti svolti dagli altri lavoratori di uguale qualifica, sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

Le norme e la Cassazione stabiliscono anche che la partecipazione ad un corso di perfezionamento o di addestramento non possano essere considerati parte del periodo di prova.

La durata del periodo di prova

Il periodo di prova ha una durata massima stabilita dal CCNL di riferimento. Anche la categoria e il livello dell'inquadramento del lavoratore influenzano la durata del periodo di prova.

Il recesso al periodo di prova

Entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro in prova, senza obbligo di darne preavviso all’altra (art. 2096 comma 3 Codice Civile) né di pagare l’indennità sostitutiva (art.4, del Regio Decreto Legge n. 1825/1924).

In caso in cui il periodo di prova sia stabilito per un periodo minimo, le parti potranno recedere dal contratto alla scadenza del termine pattuito, a meno che non si verifichi il licenziamento per giusta causa (art.10 della Legge 604/1966).





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