Imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto è stata introdotta in Italia all'inizio degli anni '70 con il d.P.R. 633/1972 in attuazione delle direttive europee di riferimento. L'imposta è conosciuta anche con la sigla IVA (I.V.A.). Sono soggette a IVA le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. Per tutte le operazioni soggette all'IVA andranno eseguiti gli adempimenti amministrativi di documentazione (emissione della fattura, del documento di trasporto o bolla di accompagnamento, della ricevuta o scontrino fiscale), di registrazione e di dichiarazione stabiliti dalla legge. Si definiscono "escluse dall'IVA" le operazioni che non solo non sono soggette al pagamento dell'imposta, ma che neppure sono soggette agli adempimenti formali, di regola prescritti anche per le operazioni non soggette all'IVA, quali non imponibili o esenti dall'IVA. Sono esenti dall'IVA alcune categorie di operazioni che non sono assoggettate al pagamento dell'IVA, in forza di una espressa disposizione agevolativa. Si tratta di cessioni di beni e prestazioni di servizi ritenute meritevoli, per le scelte di politica economica, di pervenire al consumatore senza aggravio di imposta. Consentono una parziale detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, ma devono sottostare agli adempimenti connessi a questa imposta. Sono definiti non imponibili all'IVA le operazioni che, pur materialmente eseguite in Italia, sono ritenute, per presunzione di legge, non eseguite in Italia e quindi non soggette all'IVA per difetto del requisito della territorialità. Tutte le operazioni non imponibili all'IVA sono soggette agli adempimenti formali dell'IVA (fatturazione, registrazione e dichiarazione), ma non comportano alcuna limitazione al diritto alla detrazione dell'IVA fatta sull'acquisto di beni e di servizi utilizzati per eseguire le operazioni non imponibili. Danno infine diritto al contribuente di effettuare acquisti, anche intracomunitari, ed esportazioni, senza pagamento dell'IVA in misura corrispondente all'ammontare delle operazioni non imponibili eseguite.
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