Lavoro congruo 2011
La circolare del ministero del lavoro nr. 39 del 19 novembre 2010 esige, mediante l'articolo 19 del decreto legge 185/2008, l'obbligo per il lavoratore che percepisce una prestazione di sostegno al reddito di dichiararsi disponibile a una nuova attività, oppure a un percorso di riqualificazione professionale, per percepire gli incentivi statali.
La dichiarazione di disponibilità (ex art 19 D.l.185/2008) va presentata su un modello reperibile nel sito dell'Inps ed è diversa dalla disponibilità al lavoro, resa ai servizi per l'impiego (ex art. 2 d. lgs 181/2000) che serve, invece, per acquisire lo status di disoccupato; l'offerta di lavoro congrua va spedita per posta, consegnata a mano o tramite Pec.
L'obbligo di rendersi disponibile al percorso di riqualificazione è principalmente indirizzato a chi ha perso il lavoro o è stato sospeso, nonché i beneficiari di Cig, mobilità e trattamento equivalente, e i lavoratori a progetto beneficiari dell'una tantum per fine contratto.
L'obbligo di accettare e iniziare immediatamente un nuovo lavoro congruo riguarda, invece, solo chi ha perso il lavoro e che, a causa della cessazione totale o parziale dell'impresa, è titolare della Cigs o è stato licenziato, percependo la mobilità o la disoccupazione; rientrano anche gli apprendisti licenziati e i co.co.pro., beneficiari dell'una tantum, rimasti senza contratto.
La congruità avviene quando è prevista una retribuzione che non vada oltre il 20%, rispetto a quello delle mansioni di provenienza; il luogo di lavoro (o di formazione) non deve inoltre trovarsi a più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o deve essere raggiungibile in circa 80 minuti, con i mezzi di trasporto pubblici.
Chi non sottoscrive la dichiarazione di disponibilità o non la rispetta perde i benefici e il diritto alla riscossione del sussidio.
Anche la totale o parziale partecipazione, senza adeguata giustificazione, al percorso di riqualificazione professionale, causa la decadenza del diritto alla percezione degli aiuti.
La partecipazione si considera parziale, quando il beneficiario abbia seguito meno dell'80% dell’attività prevista.
Nei casi in cui il lavoratore venga richiamato a riprendere l'attività lavorativa, l'obbligo di partecipazione viene infine sospeso.
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