Lavoro intermittente
Il lavoro intermittente (detto anche “a chiamata” oppure “job on call”) è regolamentato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03.
Il lavoro intermittente prevede un contratto, mediante il quale il lavoratore si presta a offrire le proprie prestazioni lavorative per periodi specifici e stabiliti durante la settimana, il mese o l'anno, dedicandosi ad attività di natura saltuaria.
Il contratto di lavoro intermittente può essere redatto da tutte le imprese, escluse quelle che non sono in possesso del calcolo dei rischi disciplinato dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994); va stilato in forma scritta e può essere a tempo indeterminato o determinato.
Il contratto di lavoro intermittente non è concesso per sostituire lavoratori che hanno scioperato e per implementare la forza lavoro dopo licenziamenti collettivi; non prevede inoltre le stesse caratteristiche del part-time.
Possono invece operare, tramite lavoro intermittente, tutti i licenziati con età superiore ai 45 anni e i disoccupati con meno di 25 anni. Il contratto di lavoro intermittente può essere senza obbligo di disponibilità oppure con obbligo; il compenso avviene attraverso un indennizzo legato alla disponibilità, se il lavoratore si rende unicamente libero a prestare servizio senza lavorare, oppure mediante una retribuzione regolare, se lavora.
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