Lavoro occasionale
Il lavoro occasionale è regolamentato legittimamente dall' art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall'art. 4 della legge n. 30.
Il lavoro occasionale è una relazione occupazionale con il datore, senza vincoli di orario, che non può superare la durata di un mese (30 giorni); il lavoratore non dovrà altresì percepire uno stipendio annuo che vada oltre i 5.000 euro.
Rispetto al lavoro di tipo accessorio, il lavoro occasionale prevede l'assenza di continuità e coordinamento lavorativi; non è previsto il versamento di contributi e non è indispensabile istituire la partita IVA, perché la retribuzione dipende da una ritenuta d'acconto pari al 20%.
Non è inoltre necessaria una forma scritta di contratto di lavoro occasionale.
Il datore di lavoro, per avviare un rapporto occasionale di lavoro non dovrà essere un imprenditore e non dovrà appartenere a istituti a scopo di lucro o ad aziende di natura familiare.
Il lavoro occasionale è destinato sostanzialmente: agli studenti; alle casalinghe; agli extracomunitari, con permesso di soggiorno regolare; ai pensionati; agli individui in comunità di recupero; ai disoccupati da oltre un anno; ai disabili.
Sono invece esclusi dal lavoro occasionale: dipendenti pubblici; gli iscritti agli albi; coloro che appartengono a commissioni e ad organi di amministrazione; chi lavora presso enti sportivi legalmente riconosciuti, come il CONI.
Pagine correlate lavoro occasionale
Commenti e opinioni
Scrivi
il tuo commento sulla pagina
'Lavoro occasionale '
Contatti
Per contattare la redazione del sito Arealavoro scrivere all'indirizzo email perconti.laura@gmail.com
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema lavoro occasionale contratti occasionale
Segnala un sito/link di approfondimento
|
|