Lavoro Recupero crediti
L'attività di recupero crediti consente ad aziende e privati il recupero dei Crediti Problematici; permette infatti l'incasso di un credito che non è stato possibile ottenere.
In casi d'inadempienza da parte del debitore, il creditore, per recuperare il credito, dovrà i n primis rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e avere così un titolo esecutivo dal Giudice (decreto ingiuntivo o sentenza, etc.). Successivamente il creditore, dopo aver intimato il pagamento entro il breve termine di 10 giorni, può richiedere l'esecuzione forzata. Nei casi di inadempimento del debitore legato a una cambiale o a un assegno, il creditore, sempre previa intimazione di pagamento, può richiedere direttamente l'esecuzione forzata, diminuendo notevolmente tempi e costi della pratica di recupero del credito.
Sono titoli esecutivi: - le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; - le cambiali, gli assegni, gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; - gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, in merito alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute. Il titolo esecutivo nei confronti di un defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare entro un anno dalla morte. La notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Per il recupero crediti, la legge predispone diverse procedure; ad esempio, nel caso in cui il credito sia incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti ai quali la legge attribuisce la medesima efficacia), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito a un'azione di recupero mediante precetto di pagamento. Altra procedura frequente è quella del ricorso per decreto ingiuntivo; si tratta di un ordine di pagamento (o consegna) dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo, garantendo al creditore di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un'azione giudiziaria ordinaria. Il decreto ingiuntivo può però essere richiesto solo nei casi in cui sussistano determinate condizioni. È possibile infine il ricorso a un procedimento ordinario (con all'esito una sentenza), volto ad accertare l'esistenza e la consistenza del credito e a condannare il debitore all'adempimento. Solitamente ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla costituzione in mora del debitore (un invito al pagamento fatto dal creditore al debitore per iscritto). Oltre a tali mezzi, che intervengono conseguentemente alla stipula del rapporto obbligatorio, sono possibili delle specifiche garanzie, da inserire all'atto della stipula di un contratto, per incrementare le probabilità che il credito venga onorato.
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