Lavoro tempo indeterminato: licenziamento e periodo di prova
Il contratto tempo indeterminato è disciplinato dall'art. 2094 del Codice Civile che recita:
"Art. 2094 - Prestatore di lavoro subordinato
E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore."
In questa pagina ci occuperemo di illustrare alcune regole del lavoro a tempo indeterminato.
Il periodo di prova del lavoro tempo indeterminato:
Il periodo di prova è stabilito dal CCNL di riferimento (non supera mai i 6 mesi). Tale periodo deve essere convalidato da atto scritto e firmato da entrambe le parti. Durante il periodo di prova relativo all'assunzione di un lavoro a tempo indeterminato, sia il lavoratore che il datore possono interrompere il rapporto lavorativo. Unico onere in questo caso, spetta al datore di lavoro che dovrà corrispondere al lavoratore un compenso in base alla retribuzione prevista dal contratto di categoria maggiorata del trattamento di fine rapporto (liquidazione), ferie e relativa percentuale di tredicesima e di quattordicesima.
L'assegnazione della qualifica del dipendente con lavoro tempo indeterminato:
Dopo l'assunzione a tempo indeterminato, l'azienda deve assegnare le qualifica al lavoratore. Con il termine qualifica si intende l'insieme di compiti e attività che il dipendente dovrà svolgere in base ai ruoli per i quali è stato assunto.
Anche la retribuzione dipenderà dal ruolo e dalla qualifica del lavoratore. Qualora il dipendente sia trasferito oppure svolga delle mansioni di grado superiore rispetto alla qualifica assegnatagli avrà diritto ad una maggiorazione della retribuzione. Al contrario lo Stato dei Lavoratori all'art. 13 sancisce l'inammissibilità di un'eventuale diminuzione dello stipendio.
Fine del rapporto di lavoro tempo indeterminato:
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avvenire in tre casi:
- per il consenso comune delle parti,
- per decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento)
- per decisione unilaterale del lavoratore (dimissioni).
In caso di licenziamento del rapporto di lavoro tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà rescindere dal contratto nei seguenti casi e in presenza di ragioni valide. Il licenziamento può essere intimato per:
* “giusta causa” legata a gravi eventi legati al comportamento del lavoratore (es. furti aziendali o offese gravi ai superiori). Il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto solo alla liquidazione
* “giustificato motivo” (oggettivo o soggettivo) derivante da motivi aziendali o dall’eccessiva morbidità nel comportamento del dipendente (es. troppi giorni di malattia). In tal caso il lavoratore ha diritto alla liquidazione e all’indennità di mancato preavviso.
Il lavoratore ha il diritto di verificare le motivazioni addotte per giustificare il licenziamento.
In caso di dimissioni, il rapporto di lavoro tempo indeterminato verrà sciolto dopo il periodo di preavviso o in sua mancanza dopo il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso al datore di lavoro.
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