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Le Dimissioni

Le dimissioni: Il rapporto di lavoro si può interrompere anche per volontà del lavoratore. Questi deve rassegnare le dimissioni, con il dovuto preavviso. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza (non è richiesta l’accettazione). Un’eventuale cancellazione è valida nel momento in cui il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni con il consenso dello stesso. Per assicurare che le dimissioni non siano state causate dalle pressioni del datore di lavoro sono state pensate alcune regole.

Casi specifici: Se le dimissioni sono presentate nel periodo che va tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo il festeggiamento dello stesso, devono essere rafforzate entro un mese all’Ufficio provinciale del lavoro. Se invece le dimissioni sono presentate da una lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento bisogna accertare la convalida del servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro.

Il periodo di preavviso è costituito in base ad un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare; la sua durata è diversa a seconda della tipologia del contratto. Se il lavoratore si licenzia senza dare il preavviso, ha l’obbligo di versare al datore di lavoro un’indennità. Le dimissioni sono immediate durante il periodo di prova e nei casi in cui si verifica una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. Al lavoratore è concessa l’indennità di mancato preavviso.

Nel rapporto a tempo determinato non è previsto l'istituto del preavviso ed il recesso obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra. Le dimissioni anticipate del lavoratore implicano il risarcimento del danno al datore di lavoro.

Il contratto di formazione non può essere rescisso prima della sua scadenza, salvo giusta causa. La Collaborazione coordinata e continuativa può invece essere rescisso in qualunque momento. Per quel che concerne il Lavoro temporaneo possiamo dire che può assumere la forma determinata o indeterminata.

Fonte: Portal Diritto





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