Licenziamento Collettivo
Anche chi possiede un lavoro e uno stipendio sicuro potrebbe correre il rischio di essere licenziato a causa di motivazioni esterne alla sua volontà e al suo operato. Questo succede spesso all’interno di aziende o imprese, che sono spesso a rischio di fallimento o di crisi. Il proprietario di una struttura imprenditoriale, operante nel settore produttivo, commerciale ecc., può avere infatti diversi problemi che lo possono costringere a dover rivedere l’assetto dell’azienda stessa e soprattutto a dover licenziare molti o tutti gli operai alle sue dipendenze. In questi casi, l’imprenditore può infatti adottare il principio di mobilità, detto anche licenziamento collettivo. Licenziamento collettivo: cos’èIl licenziamento collettivo si verifica quando l’azienda, a causa di problemi interni alla stessa e legati a un periodo di crisi necessita di meno dipendenti; il proprietario dell’impresa si vedrà dunque costretto a ridimensionare il suo personale. Il licenziamento collettivo, indirizzato dunque a più lavoratori e non ad un singolo, nasce dall’esigenza di una trasformazione, di una riduzione oppure di una chiusura definitiva dell’operato dell’azienda in questione. Il licenziamento collettivo può avvenire solo per le imprese che hanno alle loro dipendenze più di quindici lavoratori. Il licenziamento collettivo è regolamentato dalla legge del 23 luglio 1991, numero 223. Licenziamento collettivo: proceduraPer effettuare le pratiche di licenziamento collettivo, il datore di lavoro dovrà informare in primis i sindacati, le RSA, se presenti, le associazioni di categoria, la Direzione provinciale del Lavoro, la Direzione regionale del Lavoro ed eventualmente anche il Ministero del Lavoro (nei casi più gravi). La comunicazione relativa al licenziamento collettivo dovrà riportare con precisione le motivazioni tecniche, organizzative e produttive del licenziamento stesso, nonché il numero dei licenziati e i tempi previsti per l’allontanamento lavorativo. Verrà infine effettuata una consultazione (esame congiunto o confronto bilaterale) ed eventualmente anche un confronto trilaterale, al termine dei quali, anche in assenza di un accordo sindacale, il datore di lavoro potrà provvedere al licenziamento collettivo. Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche i seguenti articoli: Senza vizi A tempo determinato A tempo indeterminato Lettera licenziamento Mobilità
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