Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
Nella maggioranza dei casi il contratto di lavoro è collettivo e nazionale, cioè riguarda l’intera categoria di lavoratori che operano in un determinato settore su tutto il territorio nazionale.
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) è stipulato dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro (CONFINDUSTRIA) e quelle dei lavoratori (CGL, CISL, UIL); le sue norme si applicano anche ai dipendenti non iscritti ad alcun sindacato.
L’estinzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene con il licenziamento da parte del datore di lavoro o per dimissioni da parte del lavoratore (comunicate con un termine di preavviso); in entrambi i casi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’indennità di licenziamento. Il contratto di lavoro può estinguersi alla scadenza del termine prefissato se si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Il licenziamento può essere intimato per:
- “giusta causa” legata a gravi motivi (es. furti aziendali o offese gravi ai superiori). Il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto solo alla liquidazione
- “giustificati motivi” dipendenti da motivi aziendali o dall’eccessiva morbidità nel comportamento (es. troppi giorni di malattia). In tal caso il lavoratore ha diritto alla liquidazione e all’indennità di mancato preavviso.
In base al CCNL, i contratti di lavoro prevedono un periodo di prova con facoltà di recesso da entrambe le parti e quindi con la possibilità di rescissione del contratto senza motivazioni. Al termine del periodo di prova, secondo l’esito del lavoro eseguito, il datore può stipulare con il suo dipendente un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
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