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Maternità per lavoratrici sospese o assenti


La maternità indica l’astensione obbligatoria, diritto a tutela delle lavoratrici in “dolce attesa” che consiste nell’astenersi dal lavoro per i seguenti periodi:

• durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto,

• nei 3 mesi successivi al parto.

E’ bene saper che anche le lavoratrici assenti o sospese dal lavoro senza retribuzione per:

• aspettativa per fatti personali;

• sciopero;

• altri motivi.

Possono godere del diritto alla maternità, in tali casi l’indennità sarà corrisposta alla madre lavoratrice qualora non siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione dal lavoro e l'inizio dell'astensione obbligatoria.

Al contrario, nel caso in cui la lavoratrice sia sospesa dal lavoro da più di 60 giorni alla data di inizio del congedo di maternità ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio dell’astensione obbligatoria stessa risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (quest’ultimo sostituirà la maternità dell’INPS).

Maternità in caso di disoccupazione

Se la dipendente ha diritto alle indennità di disoccupazione, ai trattamenti di mobilità, di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, ella ha diritto all'indennità di maternità anche se il rapporto di lavoro è cessato da più di 60 giorni,, a patto che all'inizio dell'astensione obbligatoria percepisca tali trattamenti.

Se nel caso più “sfortunato” la lavoratrice non abbia diritto all'indennità di disoccupazione (poiché negli ultimi 2 anni non ha lavorato in aziende soggette a tale obbligo assicurativo) ella ha diritto all'indennità di maternità se il contratto di lavoro non è cessato da più di 180 giorni dall'inizio dell'astensione obbligatoria e nel biennio precedente risultino o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali nell'assicurazione obbligatoria per maternità.



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