Mobilità
La mobilità è disciplinata dalla legge 223/91 e rappresenta un particolare tipo di allontanamento dall'attività lavorativa che riguarda un gruppo di lavoratori.
Il datore di lavoro può licenziare per mobilità se: la sua azienda ha almeno 15 dipendenti nei sei mesi antecedenti la richiesta stessa; si può ottenere nei casi in cui: l'impresa è fallita; l'attività viene sospesa; è necessaria una diminuzione del numero dei lavoratori; bisogna ristrutturare o rinnovare a livello produttivo l'azienda.
I lavoratori in mobilità hanno inoltre diritto a una indennità solo se: possiedono almeno dodici mesi di anzianità; hanno lavorato per sei mesi continuativamente; sono iscritti presso i Centri per l'impiego all'interno di specifici elenchi di mobilità.
Gli stessi vengono rimossi dalle liste di mobilità se vengono assunti tramite contratti a tempo indeterminato e sospesi nei casi di contratti a tempo determinato o parziale.
Al lavoratore spetta l'80 % del compenso lordo, così come accade nei casi di cassa integrazione, dal tredicesimo mese di mobilità; durante i primi dodici mesi si percepisce il 100 % al quale si sottrae un'aliquota del contributiva del 5.84%.
Il pagamento per l'indennità di mobilità può essere effettuato in Ufficio Postale, presentando anche codice fiscale, lettera di domanda di mobilità e documento di riconoscimento, oppure mediante bonifico bancario o postale.
La domanda per l'indennità di mobilità va presentata sempre all'Inps, entro e non oltre 68 giorni dall'avvenuto licenziamento, mediante Mod. DS21.
È possibile rinviare i tempi di invio della domanda nei casi di malattia e controversie di natura giudiziaria o legale (60 giorni) oppure se è prevista l'acquisizione di un indennizzo suppletivo di preavviso (68 giorni).
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