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Orario di lavoro massimo


Il decreto legislativo n. 66 dell’8 aprile 2003, in attuazione della Direttiva comunitaria n. 2000/34, ha riorganizzato l’orario di lavoro nel settore pubblico e privato. I punti principali sono:

Definizioni – Art. 1
“orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni.
"lavoro straordinario": e' il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro
“periodo notturno": periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
"lavoratore notturno":
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Settori di applicazione – Art. 2
La disciplina è applicata in tutti i settori di attività, pubblici e privati. Di seguito gli ambiti che non sono interessati dal decreto:
- apprendisti minorenni,
- gente di mare, cioè il personale occupato a qualunque titolo a bordo di una nave marittima a cui si applica la direttiva CE 1999/63
- personale di volo nell’aviazione civile di cui alla direttiva CE 2000/79
- lavoratori mobili delle imprese di autotrasporto di cui alla direttiva CE 2002/15, cioè lavoratori facenti parte del personale che effettua spostamenti,
- personale della scuola di cui al Decreto Legislativo n. 297/94.

Orario di lavoro – art. 3
Viene confermato che l’orario normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali anche se la contrattazione collettiva può prevedere limiti più bassi.
La durata massima dell'orario di lavoro – art. 4
Anche se dipende dal CCNL di riferimento, l'orario di lavoro medio settimanale (7 giorni) non può superare le 48 ore. Non rientrano in questo conteggio i periodi di assenza per ferie annue e per malattia.

Ore di lavoro straordinario - Art. 5
In media il lavoro straordinario non può superare le 8 ore settimanali. Se il CCNL di riferimento non definisce un monte ore massimo per il lavoro straordinario, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi per un limite massimo che non superi le 250 ore annue.

Lavoro notturno – da art. 11 a art. 15)
Per il lavoro notturno, il decreto stabilisce non più di 8 ore in media nelle 24 ore.
È fatto divieto di prestare lavoro notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00) alle donne, nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza ed il compimento di un anno di età del bambino.
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre con figlio di età inferiore a 3 anni, o, in alternativa, il padre lavoratore con lei convivente;
- lavoratrice o lavoratore che rappresentino l’unico genitore affidatario di un figlio convivente minore di 12 anni;
- lavoratrice o lavoratore con soggetto disabile a carico



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