Pensione d'invalidità
La legge n. 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1° luglio dello stesso anno, ha istituito il diritto alla pensione d’invalidità. Questa forma assistenziale viene concessa a invalidi, ciechi e sordomuti, lavoratori autonomi e dipendenti; per ottenerla, le capacità del soggetto devono essere ridotte a meno di un terzo in modo permanente.
L'invalidità civile, fisica o mentale, viene riconosciuta parzialmente o totalmente ed è espressa in termini percentuali; essa è compresa tra il 67 % ed il 99 %. Quando l’invalidità è totale, ovvero pari al 100 %, il soggetto percepisce una pensione d’inabilità. Tutti coloro che presentano difficoltà a deambulare o a svolgere atti della vita quotidiana hanno diritto a un’indennità di accompagnamento. Se la patologia potrebbe causare nel tempo un peggioramento delle condizioni di vita della persona, è necessario richiedere un "aggravamento" dell'invalidità (in termini %). È possibile presentare richiesta di visita di aggravamento presso l'Asl di competenza, utilizzando lo stesso modulo compilato nella richiesta di prima istanza e barrando la casella "aggravamento". Al compimento dei 65 anni d’età per gli uomini e dei 60 per le donne, la pensione d’invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. Sono necessari 20 anni di contributi; qualora l'individuo non li avesse maturati, verrebbero considerati validi anche gli anni in cui l’interessato ha percepito l’assegno di invalidità senza lavorare. Prima della presentazione della domanda per la pensione d'invalidità, il soggetto dovrà aver versato un minimo di cinque anni di contribuzione, di cui tre anni nell’ultimo quinquennio, e cinque anni di assicurazione INPS alle spalle. L'assegno di invalidità ordinario non è da considerarsi come una pensione permanente; la sua erogazione dura infatti per un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, previa visita medico-legale. Dopo tre rinnovi, l'invalidità diventa definitiva; una volta raggiunta l'età pensionabile, l'assegno di invalidità diventa pensione di vecchiaia. È possibile concedere l'invalidità anche se il soggetto continua a lavorare attivamente; in questo caso una visita medico-legale ha luogo annualmente. La richiesta di invalidità va documentata con certificati medici, che la Commissione Medica per l'invalidità civile, presso l'Asl di residenza, dovrà valutare preliminarmente prima di chiamare l'interessato a visita di controllo. La presentazione della domanda decorre dal primo giorno del mese successivo la data della consegna, ovvero dal momento di collocamento a riposo. L'indennità di accompagnamento, al contrario della pensione di invalidità (il cui limite di reddito personale annuo è per il 2007 di 14.256,92 euro), non contribuisce alla formazione del reddito, essendo destinata teoricamente a persona terza impegnata nell'assistenza al disabile).
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