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Periodo di prova del contratto di lavoro atipico

Al fine di tutelare gli interessi del lavoratore, il periodo di prova ha una durata massima stabilita dal CCNL di riferimento influenzata anche dalla categoria e dal livello dell'inquadramento del lavoratore. Al termine del periodo di prova o le parti recedono dal contratto di lavoro oppure vi è l'assunzione automatica del lavoratore. Di seguito descriviamo la durata del periodo di prova per diverse categorie di contratti di lavoro atipici.

Periodo di prova contratto di apprendistato
Per il contratto di apprendistato, il periodo di prova non può superare i due mesi, come stabilito dall'art. 9 Legge 25/1955. Esistono dei casi particolari che consentono di rinnovare il periodo di prova per una durata massima di altri due mesi. Ad esempio in caso di contratti collettivi, che implichino prestazioni lavorative di natura tecnica, richiedenti una particolare perizia.

Periodo di prova contratto di formazione e lavoro
Nei casi di contratto di formazione lavoro vi è una giurisprudenza mista poichè il fine del contratto di lavoro è duplice; da una parte è finalizzato allo svolgimento di mansioni retribuite, dall'altra è necessario all'addestramento e alla formazione del lavoratore.

Il periodo di prova per il contratto di formazione lavoro ha quindi lo scopo di verificare se il lavoratore sia o meno idoneo ad acquisire le competenze necessarie a svolgere una determinata professione. Durante il periodo di prova, quindi, il datore di lavoro potrà testare anche la volontà ad imparare del futuro dipendente (Cassazione 23/11/1990 n. 11310).

La durata del periodo di prova per la contrattazione di formazione e lavoro è pari ad un mese per i rapporti di lavoro della durata di un anno e fino a due mesi per i contratti di durata superiore ai dodici mesi.

La durata del periodo di prova per il contratto part-time
In base al principio di non discriminazione, il contratto part-time prevede i stessi diritti dei lavoratori con contratto a tempo pieno. La durata del periodo di prova per il contratto part-time è disciplinata dalla contrattazione collettiva per un numero di giorni pari a quelli previsti per il dipendente full-time per i contratti part-time di tipo orizzontale. In caso di contratto part-time verticale, le parti dovranno tenere in considerazione solo i giorni effettivamente lavorati.





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