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In qualsiasi ambito si abbia un'occupazione, generalmente il rapporto tra un lavoratore ed il datore di lavoro si basa su un rapporto di scambio: il primo offre le proprie prestazioni professionali ed il secondo ricambia col pagamento di uno stipendio. Di conseguenza, nel caso il lavoratore non offrisse più giornalmente le proprie prestazioni, il datore di lavoro non offrirebbe da parte sua la paga. Tuttavia esistono delle eccezioni a questa regola determinata dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro (o CCNL). 

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Una di queste eccezioni sono i permessi retribuiti, tra i quali sono incluse anche le giornate di ex festività, cioè delle ore, richieste dal lavoratore, in cui questo chiede di assentarsi dal luogo di lavoro per motivi ben precisi (di cui in seguito parleremo), mantenendo comunque il diritto a percepire lo stipendio, come se lui fosse normalmente in servizio. Tale genere di permessi, contrariamente alle ferie, spettano soltanto se previsti dal contratto collettivo di lavoro a cui fa riferimento. E dunque nel CCNL il lavoratore dovrà verificare l'eventuale numero di ore annuo a disposizione e il modo in cui si maturano e si usufruiscono. 

Se vuoi saperne di più sulle modalità contrattuali fruibili in Italia leggi anche: informazioni sui contratti dei metalmeccanici.

Condizioni necessarie

Tutto questo, naturalmente, può variare in base al tipo di contratto collettivo e perciò possono esserci differenze, ad esempio, tra i permessi retribuiti richiesti da un impiegato di un ente locale e quelli di un metalmeccanico. Alcuni contratti, poi, prevedono la maturazione dei permessi retribuiti solo dopo un certo numero di anni di servizio e non immediatamente all'assunzione. Altri contratti, invece, richiedono che i permessi retribuiti non possano essere usufruiti in ore singole, bensì a gruppi di ore. In altre parole, il lavoratore deve richiedere un permesso di lavoro di diverse ore e non una singola ora.

 Possono esistere anche ulteriori condizioni, come ad esempio una data limite entro cui poter richiedere i permessi retribuiti spettanti durante l'anno. Comunque sia, il punto di riferimento del lavoratore, come detto, resta il contratto collettivo di lavoro che disciplina, nel caso siano presenti, i permessi retribuiti, a chi poterli richiedere, quale sia il tempo limite di preavviso per poterne usufruire e a chi spetta solitamente concederli o meno. Adesso passiamo a conoscere in maniera più dettagliata le ragioni per cui si possono domandare.  

Quali sono i casi in cui il lavoratore può godere dei permessi retribuiti? Scopriamolo nel nostro approfondimento.

In quali casi vengono riconosciuti i permessi retribuiti?

permessi retribuiti

Vengono riconosciuti i permessi retribuiti per:

  • Lutto Il lutto per la morte del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini. I permessi per lutto riconoscono il diritto al lavoratore di assentarsi dal lavoro per tre giorni consecutivi entro i sette giorni successivi alla data del decesso.
  • Concorsi ed esami. 
  • Matrimonio.  
  • Nascita figli. 
  • Gravi motivi personali o familiari. 
  • a title="Leggi tutto sui permessi per documentata grave infermità"""Documentata grave infermità.  

Se ti interessa questo argomento, potrebbero interessarti anche le pagine di area lavoro dedicate alla retribuzione e ai diritti dei lavoratori. Hai mai calcolato il tuo stipendio netto? Se il tuo CCNL di riferimento, lo stabilisce, tu hai diritto alla a title="Approfondimento sulla Tredicesima mensilità"""Tredicesima mensilità e al versamento della quattordicesima.

I permessi, inoltre, sono distinti in due macro-categorie:

  • Permessi retribuiti (di cui ci è scritto sopra) per i quali al dipendente spetta in ogni caso la retribuzione e la conservazione del posto di lavoro senza incorrere in sanzioni o rischio di licenziamento;
  • Permessi non retribuiti: per i quali la retribuzione non è spettante, ma si ha diritto ad assentarsi conservando il posto di lavoro.

Riguardo ai permessi retribuiti, oltre a quelli nominati, si devono aggiungere i permessi per cariche pubbliche o elettive (sia per gli eletti alle amministrazioni locali che per i partecipanti alle operazioni elettorali) e per motivi medico-sanitari gravi o socialmente utili (permessi per L. 104/92, donazione di sangue o midollo osseo e così via).
Al di fuori di queste macro-aree, si annoverano anche i permessi sindacali e quelli retribuiti per il volontariato nella protezione civile.

Tipologie di permessi

permessi retribuiti

Entriamo nel dettaglio delle singole tipologie di permessi retribuiti: caratteristiche, requisiti, modalità, normativa, beneficiari.

Motivi personali

I permessi retribuiti per motivi personali si riferiscono anche ai congedi studio, infatti l’art. 10 della Legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) riconosce agli studenti lavoratori – ivi inclusi gli universitari – il diritto di richiedere dei congedi giornalieri per sostenere gli esami. In determinati casi, i contratti collettivi possono aggiungere condizioni diverse e di favore, come nell’esempio tipo del CCNL Edili e industria che prevede per i lavoratori studenti la possibilità di richiedere un premesso retribuito per un massimo di 150 ore in tre anni, che si possono sfruttare anche in un unico anno.
Per quanto concerne i congedi per lutto o grave infermità del familiare, bisogna specificare che il lutto o l’infermità deve interessare:

  • Un coniuge (anche se legalmente separato o in unione civile);
  • Un parente (non necessariamente convivente) entro il 2° gradi di parentela in linea diretta o collaterale;
  • Un membro della famiglia anagrafica.

Per i congedi di questa categoria, la normativa (nello specifico la l. n. 53/2000 e il D.M. n. 278 del 21 luglio 2000) prevede l’astensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni. Alcuni CCNL possono prevedere estensioni di durata, come nel caso tipo del CCN Alimentari- Industria per cui vengono riconosciuti 4 giorni di permesso per lutto e i giorni si computano per ogni evento luttuoso piuttosto che per l’intero anno come previsto dalla Legge nazionale.

Per cariche pubbliche o elettive

permessi retribuiti

In alternativa al “collocamento in aspettativa” per la durata del mandato, i lavoratori che ricoprono le seguenti cariche possono far richiesta di permessi retribuiti:

  • consiglieri comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane, delle unioni di comuni, consiglieri circoscrizionali di comuni con numero di abitanti superiore a 500.000;
  • componenti di giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane ...;
  • costituenti organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane …;
  • Presidenti di consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, componenti di gruppi consiliari di province e comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti.

Per quanto riguarda i congedi elettorali per lavoratori che sono stati nominati ad essere presidenti, vice-presidenti, segretari di seggio e scrutatori, rappresentati di lista o gruppi di partito e promotori di referendum in rappresentanza presso i seggi durante le consultazioni, possono richiedere i permessi retribuiti per tutta la durata delle operazioni di voto.

Per motivi di salute

Questa tipologia di congedi è regolamentata nello specifico dalla Legge 104/92 e interessa sia il lavoratore disabile che i familiari disabili o in grave stato di malattia del lavoratore. In particolare:

  • Nel caso di lavoratore disabile, si ha diritto a 2 ore al giorno di permesso o fino a 3 giorni di congedi mensili retribuiti anche consecutivi,
  • Nel caso di familiare disabile di un lavoratore purché coniuge, convivente, parente o affine entro il 2° grado, si ha diritto a un massimo di 3 giorni al mese di permessi retribuiti anche continuativi.

Per i genitori di figlio disabile, la normativa prevede che:

  • Fino all’età di 3 anni, i genitori hanno diritto a richiedere alternativamente il prolungamento del congedo parentale – incluso quello ordinario - per complessivi, e non oltre, 3 anni da fruire fino al 12° anno di età, pari a 2 ore di congedi giornalieri o 3 giorni al mese continuativi o frazionati;
  • Per i figli di età superiore ai 12 anni, i genitori hanno diritto solo ai 3 giorni mensili.

In questa categoria rientrano anche i congedi per malattia del figlio. La “retribuzione” per questa tipologia di permessi è a carico dell’INPS che anticipa al datore di lavoro, quanto spettante in busta paga. Lo stesso vale per i lavoratori che si assentano per la donazione del sangue e del midollo osseo e hanno diritto al permesso retribuito a carico dell’INPS per l’intera durata della donazione o per l’espletamento di tutte le fasi preliminari della donazione come anche eventuali giorni di convalescenza (nel caso dei donatori di midollo). Bisogna sempre verificare cosa prevede il proprio CCNL di riferimento in caso vi siano contemplati anche permessi retribuiti per visite mediche specialistiche.

Se vuoi saperne di più sulle buste paga, trovi risorse nei nostri articoli: La busta paga dell'INAIL, "Come redigere una busta paga" e "detrazioni con figli a carico in busta paga".

Congedi sindacali

Tra i permessi retribuiti si contemplano anche quelli spettanti ai lavoratori del sindacato, in particolare per i dirigenti RSA/RSU nello svolgimento dell’incarico e nelle seguenti modalità:

  • Un dirigente di RSA per la tutela fino a 200 dipendenti, può richiedere un’ora all’anno di permesso retribuito per ciascun dipendente;
  • Un dirigente incaricato della tutela sindacale da 201 a 3.000 dipendenti, ha diritto a 8 ore mensili di permessi retribuiti ogni 300 dipendenti o frazione di essi;
  • Oltre i 3.000 dipendenti, un dirigente ha diritto a 8 ore mensili di permessi retribuiti ogni 500 dipendenti o frazione di essi.

Se desideri approfondire le tue conoscenze sulle leggi del lavoro, informarti sul ruolo dell'ispettorato del lavoro.

A questi si sommano i congedi che maturano nel rispetto del monte ore annuo o mensile previsto dal contratto collettivo nazionale applicato per la singola categoria.

Per i volontari della protezione civile

I limiti di accesso ai permessi retribuiti per i dipendenti che svolgono attività di volontariato nell’ambito della protezione civile sono i seguenti:

  • In caso di interventi di soccorso e assistenza per calamità, il limite è di 90 giorni all’anno (di cui massimo 30 continuativi);
  • In caso di attività di soccorso per emergenze di rilievo nazionale, il limite è di 180 giorni all’anno (massimo 60 continuativi);
  • In caso di assenza per pianificazione e addestramento, il tetto è di 30 giorni all’anno (massimo 10 continuativi).

L’azienda che corrisponde la retribuzione del permesso per il dipendente volontario può inoltrare richiesta di rimborso presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.

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