Piano ferie: quali norme lo regolano e come calcolarlo
Il piano ferie matura durante tutto l’arco dell’anno. Il piano ferie ha lo scopo di consentire al lavoratore l’effettivo recupero delle energie dal lavoro.
Il decreto legislativo che disciplina il piano ferie è il n. 66 del 8 aprile 2003 e le relative modifiche del decreto legislativo numero 213 del 19 luglio 2004, che afferma: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.” Fonte: Parlamento
In base all’articolo 2109 del codice civile al secondo comma, è il datore di lavoro che decide il periodo da destinare alle ferie, possibilmente il piano ferie deve prevedere un periodo di non lavoro continuativo.
Articolo 2109 codice civile: “periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d'ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98). L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118” Fonte: Leggeonline
A meno che le esigenze dell’impresa lo richiedono, il datore di lavoro e il lavoratore possono decidere per un piano ferie composto da più periodi di ferie separati.
Il piano ferie dunque deve essere composto da un periodo di ferie di quattro settimane all'anno, di cui due settimane devono essere consumate durante l'anno di maturazione, mentre le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
Tempi e modalità diversi del piano ferie possono essere stabiliti dai contratti collettivi nazionali; i quali si basano su un esame tra le rappresentanze sindacali per determinare il piano feriale e modalità di calcolo relative.
Nelle imprese dove è presente una rappresentanza aziendale, le ferie vengono fissate dalla Direzione cercando di soddisfare le esigenze di tutti i lavoratori e rapportarle alle esigenze della produzione.
Ovviamente, nelle aziende in cui non è presente tale tipo di rappresentanza, è previsto che sia il datore di lavoro a stabilire il piano ferie.
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