Preavviso contratto per contratto
Il preavviso è il tempo, successivo alla data in cui il lavoratore ha presentato le dimissioni, in cui il dipendente continua a svolgere la propria attività lavorativa.
Il numero di giorni di preavviso cambiano in base al contratto di lavoro e dipendono anche dal livello di inquadramento, dalla qualifica e dell’anzianità di servizio.
Di seguito riportiamo delle regole generali relative al periodo di preavviso richiesto per ciascun contratto. Per informazioni dettagliate è bene far riferimento al CCNL di riferimento.
Preavviso contratto a tempo determinato
Il contratto di lavoro a tempo determinato non prevede alcun preavviso in caso di dimissioni. Se il lavoratore decide di recedere anticipatamente dal contratto, deve risarcire il danno al datore di lavoro, salvo il caso di dimissioni per giusta causa. Al contempo tale regola va seguita anche in caso di licenziamento del dipendente dall'azienda.
Preavviso contratto di formazione lavoro
Tale contratto è disciplinato dal CCNL come un contratto di lavoro a termine, per tale ragione non è prevista la rescissione prima del termine fissato come scadenza, salvo in caso di dimissioni per giusta causa. Per questa ragione, coloro che hanno un contratto di formazione lavoro devono far riferimento ai termini del CCNL per quanto riguarda il preavviso.
Preavviso contratto collaborazione coordinata e continuativa
A meno che le due parti non abbiano stabilito per iscritto un tempo minimo di preavviso in caso di rescissione dal contratto, il rapporto di lavoro parasubordinato può essere rescisso in qualunque momento dalle due parti.
Preavviso contratto di lavoro temporaneo
Dal momento che il contratto di lavoro temporaneo o interinale può essere sia a tempo determinato che indeterminato, in base alla tipologia il preavviso delle dimissioni seguirà le regole previste per i contratti corrispondenti.
Vedi anche:
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