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Preavviso dimissioni

Quando il rapporto di lavoro si interrompe per volontà del lavoratore. Questi deve rassegnare le dimissioni, con il dovuto preavviso. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza (non è richiesta l’accettazione).

Per periodo di preavviso delle dimissioni si intende il numero di giorni, successivi alla data in cui il lavoratore ha presentato le dimissioni, in cui il subordinato continua a svolgere la propria attività lavorativa.

Non è necessario il periodo di preavviso dimissioni nei seguenti casi:

  • se il datore di lavoro venga a conoscenza delle dimissioni e dia il suo consenso,
  • se si verifica una "causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" (art. 2119 c.c.), s'intende in questo caso la presentazione di dimissioni per giusta causa,
  • durante il periodo di prova.

Qualora il lavoratore comunichi le proprie dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro ha diritto a richiedere una "indennità di mancato preavviso", pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato (art. 2118, 2° comma c.c.).

Non vengono conteggiati tra i giorni di preavviso delle dimissioni, eventuali assenze del lavoratore per: malattia, infortunio, ferie o maternita. In questi casi, il periodo di preavviso dimissioni riparte dal giorno in cui il dipendente rientri al lavoro e sia cessata la causa.

La durata e il numero di giorni del preavviso dimissioni sono disciplinati dal CCNL di riferimento e dipendono anche dal livello di inquadramento, dalla qualifica e dell’anzianità di servizio. Molti contratti collettivi prevedono che il preavviso decorra solo da alcune date precise ogni mese, di norma dal 1 o dal 15 del mese.

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato, il periodo di preavviso dimissioni è disciplinato dall'articolo 2118 del codice civile.





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