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Regime fiscale dei minimi


Nato nel 2008, il regime fiscale dei minimi si applica alle imprese individuali e ai professionisti che ne fanno richiesta o ai piccoli imprenditori che aprono un’attività e lo comunicano attraverso la dichiarazione di inizio attività (modello AA9/10).

Il “Regime per i contribuenti minimi” può essere applicato ai soggetti che:
nell’anno precedente:

  • Non hanno conseguito ricavi superiori a 30.000 euro. Il limite di 30mila euro è rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1° settembre 2010 il limite è di 10mila euro, ossia i 4/12 di 30mila).
  • non hanno assunto lavoratori (neanche co.co.pro)
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

nei tre anni precedenti non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un importo superiore a 15mila euro.

iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2).

Il regime fiscale dei minimi non si applica ai soggetti:

  1. che beneficiano di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  2. i non residenti
  3. che effettuano attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  4. chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a Srl a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

I vantaggi del regime fiscale dei minimi
Ovviamente i vantaggi del regime per i contribuenti minimi è di natura fiscale e nello specifico comprende:

  • Pagamento di un’imposta sostitutiva del 20% sul reddito dato dalla differenza tra ricavi o e spese sostenute, al posto di Ires, Iva, Irap e addizionali.
  • Per quanto riguarda il reddito si determina applicando il principio di cassa, con rilevanza ai costi (compresi quelli relativi ai beni strumentali). Sul reddito è possibile dedurre i contributi previdenziali.
  • Per quanto riguarda le perdite fiscali, le precedenti possono essere compensate mentre le successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d´imposta seguenti (al massimo per 5 anni).
  • IVA: esonero dagli adempimenti ai fini Iva (niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri). Per quanto concerne la fatturazione, i documenti devono essere emessi privi d’IVA e l’imposta pagata sugli acquisti (non detraibile) diventa un costo da detrarre dal reddito.

Fonte Agenzia delle Entrate



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