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Retribuzione co.co.pro.: calcolo dello stipendio mensile del contratto a progetto


La retribuzione co.co.pro. (contratto a progetto) è legata, in tutto o in parte, al raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma di lavoro. A volte la retribuzione co.co.pro non è calcolata in base al numero di ore spese nel rapporto di collaborazione.

In modo molto esemplificato e generale potremmo affermare che la retribuzione co.co.pro. si avvicina di più al modello di retribuzione a cottimo tipica del prestatore d'opera piuttosto che al salario riconosciuto al lavoratore per lo svolgimento della sua attività basato sul numero di ore. La retribuzione co.co.pro. può, in tal senso, non essere corrisposta totalmente qualora l'obiettivo del programma non risulti raggiunto.

Il sistema normativo riconosce un ampio potere discrezionale al datore di lavoro nel stabilire la retribuzione co.co.pro. del lavoratore. In base alle valutazioni del committente, la retribuzione co.co.pro è esclusivamente legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La Circolare del ministero del Welfare del 8 gennaio 2004 esclude l’eventualità di utilizzare come punto di riferimento per la retribuzione del lavoratore co.co.pro, i salari dei lavoratori subordinati cioè basati sulla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati. L'unico criterio indicato dalla legge è quello dei rimborsi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

L’Art. 62 della Legge Biagi stabilisce la forma del co.co.pro e “il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese”.
La retribuzione per il lavoratore co.co.pro. potrà essere proporzionato alla quantità e/o qualità del lavoro svolto.

Anche per la retribuzione co.co.pro. è applicabile il principio di proporzionalità e sufficienza del corrispettivo definito all'art. 36 della Costituzione e conseguentemente il relativo potere di adeguamento del corrispettivo da parte del tribunale.

In base alle disposizioni normative si afferma che sarà possibile prevedere un corrispettivo in base al risultato finale o in base al numero di ore di lavoro; o ancora in base ai risultati parziali raggiunti.
Inoltre il co.co.pro., può nella sua forma scritta, definire anche i tempi di erogazione del compenso che potranno essere giornalieri, mensili o settimanali a seconda della convenienza delle parti.
E' opportuno che sia inserito nel co.co.pro. anche le modalità di pagamento della retribuzione (moneta contante, assegno o bonifico bancario).



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