Ricongiungimento contributivo
Nell'arco della vita lavorativa, quando si sviluppano periodi contributivi provenienti da settori diversi, è possibile un ricongiungimento contributivo.
A differenza della totalizzazione, il ricongiungimento prevede uno spostamento fisico dei contributi da un ente all'altro.
Per la richiesta del ricongiungimento assicurativo, bisogna presentare una domanda: all'Inps per i contributi pagati presso altri enti previdenziali, in tali enti per quelli versati all'Inps.
Per presentare la richiesta, il lavoratore non dovrà essere titolare di un'altra pensione.
Si può fare domanda una sola volta; se si dispone di un periodo contributivo di 10 anni, dei quali 5 di servizio, è possibile una successiva richiesta di ricongiungimento assicurativo.
Se in precedenza il ricongiungimento contributivo era a titolo gratuito, dall'1 luglio 2010 necessita del pagamento di una sorta di tassa, il cui costo aumenta quanto più si è in prossimità della pensione.
Il carattere oneroso del ricongiungimento è un'altra particolarità che lo differenzia dalla totalizzazione, che è a titolo gratuito.
Hanno diritto al ricongiungimento contributivo sia i dipendenti pubblici e privati che i liberi professionisti; anche i superstiti di entrambe le classi possono usufruire del ricongiungimento, entro i due anni dalla morte del lavoratore.
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