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Riposi di lavoro


La normativa che regolamenta i riposi di lavoro è disciplinata dal Decreto Legge n. 112/08 (c.d. “Manovra d’estate”), entrato in vigore apportando alcune modifiche al D.Lgs. n. 66/03. In dettaglio, le principali modifiche apportate dall’art. 41 del decreto in esame, integralmente recepite dalla legge di conversione del 6 agosto 2008 n. 133.

Cosa si intende per “periodo di riposo”?
In base all’art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 66/2003 si intende per “periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro (pause, riposi giornalieri, riposi settimanali, ferie). Il riposo giornaliero, in base a tale decreto legislativo, consiste nel diritto del lavoratore a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, ad eccezione:
- delle attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (es: attività di pulizie, di ristorazione collettiva);
- delle attività che si svolgono in regime di reperibilità.

Per quanto concerne il riposo settimanale, questo consiste in un periodo minimo ininterrotto di 24 ore ogni sette giorni lavorativi. Il riposo settimanale è disciplinato dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003. Il periodo di riposo può anche essere calcolato su un periodo di 14 giorni invece che sette, consentendo al datore di organizzare turni di lavoro anche per più di 6 giorni, in tal caso il lavoratore avrà diritto a 48 ore di riposo consecutivo. È possibile derogare la normativa sui riposi settimanali in caso di:
- attività di lavoro a turni ogni volta il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- attività svolta dal Personale del settore trasporti ferroviari;
- specifiche deroghe dalla contrattazione collettiva.

Casi particolari
Con il D.Lgs. n. 66/03, il Ministero del Lavoro ha chiarito che qualora il limite massimo dell'orario di lavoro superi le 48 ore medie (calcolate nell'arco dei quattro mesi o dei periodi superiori contrattualmente previsti), sarà necessaria una compensazione dei riposi volti al rispetto della media prevista.



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