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Somministrazione di Lavoro


Quando ci si reca presso una agenzia per il lavoro (ex società di fornitura di lavoro temporaneo), il personale della filiale, dopo aver valutato attentamente il curriculum proposto, consiglia una missione presso un'azienda cliente proponendo la stipula di un contratto di somministrazione lavoro.

Nei casi di somministrazione lavoro, il lavoratore verrà assunto dall'agenzia (società fornitrice), ma svolgerà concretamente l'attività lavorativa presso il cliente (società utilizzatrice) contattato dall'agenzia stessa. La durata del contratto di somministrazione lavoro può essere a tempo determinato o indeterminato.

Mediante il contratto di somministrazione lavoro è possibile instaurare tre tipi di rapporto lavorativo:
- rapporto in senso stretto: tra agenzia (somministratore) e aziende clienti (utilizzatrici);
- rapporto di lavoro subordinato: tra il lavoratore che ne fa richiesta e l'agenzia che sarà di fatto il datore di lavoro;
- rapporto di prestazione dell'attività lavorativa: tra il lavoratore e l'azienda cliente, dove il primo è stato mandato in missione.

Il contratto di somministrazione lavoro deve essere redatto in forma scritta e deve contenere:
- i motivi di carattere produttivo, tecnico, organizzativo, sostitutivo o di assunzione di lavoratori in mobilità (acasualità);
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi legati alla salute del lavoratore, con annesse misure di prevenzione in tal senso;
- data di inizio e fine del contratto;
- le mansioni da svolgere e il tipo di inquadramento all'interno dell'azienda utilizzatrice;
- assunzione da parte dell'agenzia del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico e del versamento dei contributi per la pensione.

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