Dopo avervi parlato della lettera di richiamo oggi vi parliamo del contratto a intermittenza. Il contratto a intermittenza (detto anche “a chiamata” oppure “job on call”) è regolamentato dagli articoli 33-40 del decreto legislativo 276/03 modificato in parte dalla legge 92/2012. Il lavoratore si presta a offrire le proprie prestazioni per periodi specifici e stabiliti durante la settimana, il mese o l'anno, dedicandosi ad attività di natura saltuaria.
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- Chi può essere assunto con il Contratto a intermittenza?
- Quali prestazioni è possibile svolgere a intermittenza?
Un rapporto di questo tipo può essere avviato da tutte le imprese, escluse quelle che non sono in possesso del calcolo dei rischi disciplinato dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994); va stilato in forma scritta e può essere a tempo indeterminato o determinato.
Il contratto intermittente non è concesso per sostituire lavoratori che hanno scioperato e per implementare la forza lavoro dopo licenziamenti collettivi; non prevede inoltre le stesse caratteristiche del part-time. La legge del 2013 ha inoltre stabilito un limite massimo che non ecceda le 400 giornate nell’arco temporale di tre anni. Da questo limite sono esentati tuttavia alcuni settori commerciali, come quello del turismo, dello spettacolo e degli esercizi pubblici.
Chi può essere assunto con il Contratto a intermittenza?
La nuova legge modifica il target di questo contratto. Possono firmarlo soggetti con più di 65 anni di età e con meno di 24 anni. In quest'ultimo caso, la prestazione lavorativa può avvenire sino e non oltre il compimento del 25° anno.
Se l'azienda continuerà a chiamare il soggetto anche dopo tale traguardo, il contratto a intermittenza si trasformerà in lavoro subordinato, full time, a tempo indeterminato. Con questa postilla si era voluto dare più peso alla fasce deboli, ossia i giovani che hanno sempre più difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, e gli anziani che magari vogliono associare alla loro pensione esigua un’aggiunta di salario.
Quali prestazioni è possibile svolgere a intermittenza?
Prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali. Molto è infatti lasciato alla contrattazione collettiva che, in più di un'occasione, ha dimostrato di non apprezzate tale forma. C'è quindi il rischio che vi sia una mancanza legislativa e quindi una forte diminuzione d'uso di questo rapporto.
Attività elencate nella tabella di cui al Regio Decreto 2657 del 1923 e successivo Decreto Ministeriale del 23 Ottobre 2004, ovvero: barbieri, camerieri, custodi, portieri e poche altre figure.
Non è più possibile utilizzare questa forma per i lavoro nei periodi relativi al week end, vacanze natalizie e pasquali o ferie estive. Questo per evitare l'abuso di questa forma contrattuale che ha caratterizzato gli anni precedenti.
Si parla infatti in questi casi di lavoro stagionale, come può esserlo quello nel periodo estivo, dove sono molti ricercati bagnini e animatori turistici. La particolarità è che entrambi i contratti fanno riferimento nella maggior parte dei casi all’universo giovanile, il vero problema della società attuale.
La disoccupazione generale in Italia ha raggiunto il 12% ma quella giovanile sta sforando cifre spaventose, che arrivano anche a punte del 40%. Una vera e propria piaga sociale che queste forme di contratto possono solo attutire perchè non permettono comunque al giovane di costruirsi un futuro. Rappresentano altresì la possibilità per questi ragazzi, attraverso lavori stagionali o saltuari, di avere una piccola forma di indipendenza e di iniziare a guadagnare qualche soldo per togliersi particolari sfizi, come per esempio weekend fuori, cene o regali.
A questo proposito, quindi a tutela dei lavoratori, è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro della richiesta di prestazione. In sostanza, tramite sms (339 99 42 256) o fax (848 800 131) il datore deve riferire all'ente per quali giorni – nel mese successivo – richiederà l'intervento del lavoratore a chiamata, pena una multa di importo variabile da 400€ a 2400€.
I contratti a chiamata ora in corso che non soddisfano i nuovi requisiti (ad esempio quelli stipulati con soggetti di età inferiore ai 65 anni) cesseranno ex lege il 18 luglio 2013.