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Dopo avervi proposto una guida alla Flat Tax, oggi vi proponiamo un nuovo tema.

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I contributi in conto impianti per lungo tempo sono stati parificati ai contributi in conto capitale e classificati come sopravvenienze attive; con la Legge Finanziaria sono stati considerati come categoria a sé stante.

Nel nostro Paese, sono tante le persone che decidono di mettersi in proprio, avendo magari un'idea originale ed un po’ di coraggio per avviare un'attività imprenditoriale. A questo scopo è necessario tuttavia non solo possedere idee e spirito di iniziativa, ma anche del denaro a disposizione per poter lanciare, almeno inizialmente, la propria azienda. Tuttavia, in questi anni, sia a livello nazionale che europeo, per incentivare la nascita e l'avvio di società, sono state ideate iniziative di vario genere.

Da un lato, infatti, si è cercato di semplificare le normative in materia, spesso eccessivamente complesse, e ridurre gli ostacoli burocratici che facevano rallentare le procedure per la creazione di nuove imprese; dall'altro, invece, sono stati stanziati ingenti fondi finanziari, da mettere a disposizione di coloro (soprattutto alcune categorie di soggetti) che avessero voluto lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria. Da qui, di conseguenza, prestiti e agevolazioni economiche per giovani e donne.

Tali soggetti, infatti, risultano essere, tra le altre cose, quelli più colpiti dalla piaga della disoccupazione ed i contributi loro forniti per mettersi in proprio hanno permesso di avviare attività imprenditoriali e lanciarsi nel mondo del lavoro. Tra gli incentivi previsti dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, molto utilizzati sono stati i cosiddetti contributi in conto impianti. Cerchiamo di capire più approfonditamente quindi di cosa si tratta e a cosa ci si riferisce con tale terminologia.

Definizione di contributi in conto impianti

I contributi in conto impianti rappresentano in pratica delle somme di denaro erogate dallo Stato o altri enti pubblici ad imprese private con lo scopo di realizzare iniziative di costruzione, ampliamento o ammodernamento di impianti industriali o comunque di beni strumentali ammortizzabili da parte di queste ultime. In altre parole, tali contributi sono finanziamenti per acquisire, realizzare ex novo o ammodernare fattori produttivi cosiddetti "a lungo ciclo di utilizzo", essenziali per un'azienda e la sua produzione.

Scopo ultimo dell'erogazione di questo denaro è lo sviluppo territoriale di aree geografiche e, al tempo stesso, l'incentivazione e l'ammodernamento degli impianti industriali ivi presenti, anche riducendo i costi di acquisto di taluni beni da parte delle aziende. Pensiamo, per esempio, ai macchinari o impianti tecnici utili ad un'impresa per la realizzazione di propri prodotti, che poi saranno lanciati sul mercato e venduti.

Anche questo genere di finanziamenti dovrà poi essere oggetto di relativa rendicontazione e tassazione. In particolare, come vedremo meglio successivamente, potranno essere contabilizzati in maniera differente e saranno al centro di una complessa procedura di rendicontazione di natura fiscale. E andiamo proprio ad approfondire questi aspetti maggiormente tecnici, fornendo anche indicazioni e chiarimenti ove occorrenti e, poi, delle informazioni utili al riguardo.

Questi contributi in conto impianti vengono tassati in due modi

  • metodo patrimoniale
  • metodo reddituale: il costo di acquisto del bene è contabilizzato al lordo del contributo; quest'ultimo è attribuito al conto economico e, mediante la tecnica contabile dei risconti, contribuisce a creare reddito per quote proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento del bene.

Possono essere rilevati contabilmente:

  • in diminuzione del costo del cespite, dove viene diminuito il valore del bene acquistato utilizzando in contropartita il conto acceso ai crediti per contributi (C II dell'attivo di Stato Patrimoniale)

La tecnica dei risconti consente di rivelare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio molto più chiara.

Contributi in conto impianti: chiarimenti a livello fiscale

Grazie alla Legge Finanziaria del 1998 i contributi in conto impianto sono riconosciuti come a sé stanti. In base a questa legge la loro tassazione non è più calcolata tenendo conto del principio di cassa ma per competenza economica. Di seguito è illustrato come avviene la partecipazione al reddito dell’esercizio.

  • Nel caso in cui il contributo è calcolato a diretta riduzione della spesa di acquisto del bene a cui si riferisce, viene considerato una quota minore, che è deducibile durante il processo di ammortamento.
  • Nel caso invece in cui il bene di riferimento venga inserito nell’ambito dell’attivo patrimoniale al lordo del contributo, viene considerato come quota di risconto proporzionalmente legata alle quote di ammortamento di ogni esercizio.

Il Modello UNICO 1999 e la R.M. 29.03.2002 n. 100/E, hanno stabilito che il contributo viene concesso in relazione a precisi piani di investimenti, nei quali è fondamentale l’acquisto di beni strumentali e il sostenimento di spese di altra natura non inquadrabili tra i contributi in conto esercizio. Nel caso in cui non è possibile dividere il contributo nelle due categorie, la somma deve essere considerata nel suo totale una sopravvenienza attiva.

Informazioni utili

Contributi in conto impianti

È importante sapere che nel caso in cui l’oggetto del contributo venga ceduto per diversi motivi ed era già stato però contabilizzato a diretta riduzione del reddito, si verificherà una plusvalenza o minusvalenza che è data dalla differenza del costo residuo dell’oggetto e il corrispettivo ricevuto.

Nel caso in cui invece è stato usato il metodo dei risconti, si verificherà come nel caso precedente una plusvalenza o una minusvalenza ma anche un provento uguale alla somma del contributo di risconto che non si trova nel conto economico.

Se invece si verifica che il contributo è stato inserito in un esercizio posteriore a quello in cui è stato iniziato ad essere utilizzato l’oggetto al quale esso si riferisce e l’ammortamento delle spese è già iniziato, è necessario ricercare le quote presenti negli esercizi che sono stati calcolati prima della sua deliberazione, che sono considerate una sopravvenienza attiva e riequilibrare il processo di ammortamento.

Le ultime novità 2022 sulla legge di bilancio

Lo scorso anno, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il disegno di legge di bilancio 2022, il quale ha illustrato le novità più importanti per le imprese, tra cui si inseriscono i contributi in conto impianti. Il disegno di legge permette di possedere una panoramica sulle tante agevolazioni presenti nel corso della manovra del 2022, per cui le novità che sono momentaneamente in vigore, potrebbero subire modifiche integrative. Tra i cambiamenti più rilevanti ci sono:

  • Un nuovo finanziamento della Nuova Sabatini, con ben 900 milioni di euro tra l’anno 2022 e il 2026;
  • 120 milioni di euro per ogni anno che va dal 2024 fino al 2026;
  • 240 milioni di euro per ogni anno dal 2022 al 2023;
  • 60 milioni di euro per l’anno 2027.

Per di più è stato previsto un ritorno all’erogazione del contributo in “diverse quote”, tranne per i finanziamenti di importo non oltre ai 200.000 euro.

Queste agevolazioni affiancano le MPMI nazionali con un concreto abbattimento degli interessi sul finanziamento per l’acquisto dei macchinari, dei macchinari, dei beni strumentali e anche delle tante tecnologie digitali, software e hardware. Oltre a fondi dedicati alla progressione aziendale, grazie al decreto vengono introdotti due nuovi fondi:

  • Il fondo sostegno transizione industriale, corrispondente a 150 milioni di euro a partire dal 2022: questo fondo è stato pensato per aiutare le imprese ad alta intensità energetica, che promuovono progetti per l’ottimizzazione energetica, la cattura, l’economia circolare e il riutilizzo della C02. Questo fondo sarà effettivamente operativo con un preciso provvedimento del ministero, da scegliere entro 30 giorni a partire dall’avvio della legge di bilancio;
  • Il fondo italiano per il clima: a questo fondo verrà attribuita una dote di 840 milioni annui, che andranno dal 2022 fino al 2026 e sarà capace di supportare gli interventi di soggetti pubblici e privati che sono improntati a focalizzare il target ambientale sulla temperatura terrestre e sui cambiamenti ambientali.

Le novità 2022 sul credito d’Imposta per investimenti strumentali di beni

Grazie alla legge di bilancio del 2022, attualmente il credito d’imposta per gli investimenti da destinare a beni strumentali è, di fatto, proponibile per investimenti realizzati fino al giorno 31 Dicembre 2025. La manovra ha di fatto previsto delle novità, ovvero una variazione in misura corrispondente al 20% del costo totale di acquisizione del bene. Lo scorso 24 Marzo la Camera ha permesso di avere il via libera dall’approvazione della legge di conversione, grazie al decreto Sostegni tre, pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale. Tra le diverse novità del 2022, è stato confermato che, per i beni materiali 4.0, realizzati nel triennio 2023-2025, il credito di imposta è destinato nel suo 5% del costo fino a raggiungere un tetto massimo corrispondente a 50 milioni di euro, per la cifra oltre ai 10 milioni di euro degli investimenti inclusi all’interno del PNRR, finalizzati alla costruzione di obiettivi di passaggio ecologico.

La vera novità però risiede nella circolare del 18 Maggio da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito:

  • Per tutti i beni materiali relativi agli anni 2021 fino al 2025, per la quota iniziale d’investimento tra 10 e 20 milioni di euro, il massimo dei costi fa riferimento alla specifica annualità e non al triennio completo;
  • Per tutti i beni immateriali riferiti agli anni tra il 2021 fino al 2025, sono sostenibili le spese per i servizi gestiti attraverso soluzioni di cloud computing, per la quota destinata alle competenze.

Grazie alla conversione in legge del Decreto chiamato Milleproroghe, pubblicato il 25 Febbraio, è stata realizzata una proroga fino al 31 Dicembre 2022, per il completamento degli investimenti in beni strumentali che siano materiali 4.0 o materiali immateriali/materiali che possano essere stati prenotati entro il 31 Dicembre dello scorso anno e ultimati entro il 31 Dicembre di quest’anno, termine ultimo nel quale si potrà beneficiare di un bonus investimenti con le aliquote previste per l’anno 2021.

Che differenza c'è tra i contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianto?

I contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianto sono due tipologie di finanziamenti che differiscono per il momento in cui vengono concessi e per l'utilizzo a cui sono destinati.

I contributi in conto esercizio sono erogati per sostenere le spese operative e correnti di un'azienda nel corso dell'esercizio finanziario. Questi contributi sono generalmente finalizzati a coprire costi come stipendi, forniture, affitti, spese di marketing e altre spese necessarie per mantenere l'attività in funzione. Sono volti a sostenere l'attività quotidiana dell'azienda e vengono concessi per un periodo limitato, di solito su base annuale. I contributi in conto esercizio sono di natura ricorrente e possono provenire da fonti pubbliche o private, come governi, organizzazioni non governative o investitori.

I contributi in conto impianto, d'altra parte, sono erogati per finanziare gli investimenti iniziali o straordinari necessari per avviare un'attività o per realizzare importanti ampliamenti o miglioramenti degli impianti esistenti. Questi contributi sono destinati a coprire le spese di capitale, come l'acquisto di macchinari, attrezzature, terreni o la realizzazione di nuove strutture. A differenza dei contributi in conto esercizio, i contributi in conto impianto sono di natura non ricorrente e vengono concessi in un momento specifico, di solito all'avvio dell'attività o in concomitanza con un progetto di espansione.

In sintesi, la principale differenza tra i contributi in conto esercizio e i contributi in conto impianto riguarda l'obiettivo a cui sono destinati e il momento in cui vengono concessi. I contributi in conto esercizio sostengono le spese operative correnti dell'azienda, mentre i contributi in conto impianto finanziano gli investimenti iniziali o straordinari per l'avvio o l'ampliamento dell'attività.

Contributi in conto esercizio: ecco tutti i dettagli sull'argomento

I contributi in conto esercizio sono erogati per facilitare i costi di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.), che le imprese devono sostenere per far fronte ad un determinato progetto.

I contributi in conto esercizio mirano dunque a integrare i ricavi dell'azienda o a ridurre i costi d'esercizio per portare avanti l'attività produttiva. Questo tipo di finanziamento è simile a un contributo in conto capitale, ma si differenzia da esso per la presenza di un'imposizione fiscale.

Integrazione dei contributi

Se i contributi in conto esercizio vanno a integrare i ricavi dell'esercizio, si ascrivono ai conti economici dell'esercizio a cui si riferiscono i suddetti; se sono finalizzati invece alla copertura dei costi d'esercizio, si devono inserire nel conto economico nel quale trovano collocazione i sopracitati costi. Per capire le modalità di erogazione dei contributi, è indispensabile individuare l'esercizio di competenza con esattezza.

Quando il contributo in conto esercizio viene erogato da un ente pubblico, si consegue nel momento in cui il beneficiario viene a conoscenza del decreto di liquidazione del contributo stesso.

Nel caso in cui l'erogazione non sia subordinata ad atti formali esterni, si ottiene il contributo quando persistono tutti gli elementi oggettivi da cui dipende il diritto allo stesso da parte dell'impresa. Qualora la concessione dei contributi sia sottoposta a condizione risolutiva, allora il contributo è conseguito nell'esercizio nel quale viene concesso.

Se vi è infine una condizione sospensiva, si ha il contributo quando lo specifico soggetto erogante, ha accertato il verificarsi della condizione ed emette una delibera formale.

In base all’articolo 2425 del Codice Civile, questo particolare genere di aiuto economico deve essere iscritto alla sezione A.5, che comprende i ricavi e i proventi che hanno una indicazione separata dei contributi in conto esercizio, nel conto economico. In base all tipologie di contributo, devono occupare un posto preciso nel bilancio e possono essere classificati in quattro differenti categorie, che sono riportate nell’elenco che segue.

  • All’interno della voce C.17, dedicata agli interessi ed altri oneri finanziari, se sono stati erogati per adempiere uno scopo di abbassamento delle spese finanziarie, come gli interessi passivi sui finanziamenti della società.
  • All’interno della voce A.5, dedicata ad altri ricavi e proventi, se saranno utilizzati per perfezionare i ricavi della gestione o per abbassare i costi d’esercizio.
  • All’interno della voce E.20, dedicata ai proventi straordinari, se erogati per finanziare occasioni speciali.
  • All’interno della voce C.16, che comprende altri proventi finanziari, se sono utilizzate per diminuire gli oneri economici di periodi anteriori.

contributi in conto esercizio

È importante sapere che i contributi che appartengono alla voce A.5 sono considerati una base imponibile Irap, nel caso però in cui questi versamenti siano destinati o in parte utilizzati per il sostentamento delle spese legate al personale, non sono deducibili Irap. È E’ necessario quindi dividere il conto esercizio in due parti, nella prima saranno indicate le somme relative al valore della produzione, che devono essere tassate ai fini Irap. Nella seconda, invece, saranno indicate le spese sostenute per il pagamento del personale, che com’è già stato detto in precedenza sono indeducibili.

Chiarimenti aspetti fiscali

Nell’articolo 85, comma 1, lettere g e h del TUIR, sono presenti tutte le indicazioni relative agli aspetti fiscali di questo genere di versamento, che sono differenti in base alla natura del contributo e sono illustrati nell’elenco che segue:

  • Contributi che la legge fa rientrare in conto esercizio. In questo caso non fa differenza se la somma viene erogata da un ente giuridico pubblico o un soggetto giuridico privato.
  • Contributi in denaro: rientrano in questa categoria sia i versamenti in conto esercizio, sia altri eventuali sostegni.

Contributi in conto esercizio: il trattamento fiscale agli atenei

All’interno della contabilità degli atenei, i contributi in conto esercizio, ai fini IRES, si classificano in due categorie: i contributi concessi in relazione al contratto, concepiti come ricavi, e i contributi che vengono concessi sulla base della norma di legge. Viene fatta una scrematura attenta dei ricavi, se sono più o meno qualificabili come contributi in conto esercizio.

Una certa attenzione è stata posta dall’agenzia alle entrate alla contabilità degli atenei, per cui occorre tenere in considerazione il decreto interministeriale MIUR-MEF (ministero delle economie e delle finanze) del 2014, il quale analizza le poste di bilancio più importanti per l’intero settore universitario e rimanda anche alle disposizioni del CC, nonché ai principi contabili della nazione emanati direttamente dall’organismo italiano di contabilità.

Le università che non sono dichiarate come statali devono dunque adeguarsi a tale normativa. Ma cosa succede ai fini IRES e IRAP? Nel primo caso, come già citato sopra, i contributi in conto esercizio si suddividono in due categorie: contributi in base a contratto e contributi concessi in base alla norma di legge come indicato nel TUIR.

Sempre nel TUIR (Testo unico sulle imposte dei redditi) invece si prevede una fattispecie residuale specificando che, i contributi differenti (in base al codice tributo) da quelli sopra indicati e da quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili, sono di fatto concepiti come sopravveniente attive che concorrono a formare il reddito o interamente nell’attività in cui sono stati direttamente ricevuti. Ai fini invece dell’importabilità del contributo, sempre l’agenzia delle entrate, rileva la circostanza in cui la sua erogazione risponde. Con questa normativa si intende garantire alle facoltà la possibilità di svolgere le relative attività didattiche in condizioni di equilibrio e di bilancio. Ai fini IRAP (imposta regionale attività produttive) invece la situazione è un po’ diversa perché, per quanto riguarda i contributi spettanti per legge, si sancisce una rilevanza dei contributi con la finalità di una formazione del valore della produzione, concepita eccezionalmente per coloro che sono connessi a costi totalmente non deducibili.

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Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.

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