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Nel contratto si trovano tutte le linee guida relative ai periodi di stage, durante i quali spesso si tende a fare un contratto di apprendistato, con i requisiti utili all'ammissione e le tipologie contrattuali relative ad esso. Sono inoltre riportati i canoni per il periodo di prova, per il periodo di formazione e per l'assunzione vera e propria con i requisiti del contratto per le cooperative sociali, l'età e i limiti numerici. A questo proposito potrebbe essere interessante anche capire quanto si guadagna con uno stipendio da contratto di apprendistato. Il rinnovo del contratto per le cooperative sociali è stato stilato dopo un accordo tra i rappresentanti sindacali di FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL E UIL FPL. 

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Approfondisci le tue conoscenze riguardo ai contratti lavorativi e studia attentamente questi due temi:

Contributi per l'inserimento lavorativo

Le cooperative sociali sono imprese, non a scopo di lucro, che operano perseguendo l'interesse generale della comunità. Operano nei servizi alla persona e sono connotate per statuto da fini sociali.

La normativa regionale (L.R. 18/94): le nostre opinioni

Prevede la possibilità per cooperative sociali di tipo A (possono gestire esclusivamente servizi socio-sanitari ed educativi) e B (possono svolgere attività di tipo agricolo, industriale, commerciale, e di servizio, al fine di inserire, dal punto di vista lavorativo, soggetti svantaggiati) la possibilità di ottenere contributi finanziari destinati a incentivarne la crescita e lo sviluppo.

L'art. 14 della legge prevede incentivi alle cooperative sociali di tipo B sotto forma di contributi a fondo perduto per spese di investimento: acquisto di macchinari, beni, impianti, ecc.

Le cooperative sociali di tipo B

Quelle iscritte all'albo regionale appositamente istituito possono dunque beneficiare di contributi a fondo perduto erogati dalla Regione per spese relative ad investimenti. Le cooperative di tipo B che intendano presentare domanda per il contributo devono redigere un progetto di sviluppo. Il contributo è pari all'80% della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare i 50 milioni.

Gli art. 16 e 17 della legge prevedono invece finanziamenti agevolati alle cooperative sociali di tipo A e B per spese relative ad: acquisizione impianti, macchinari, realizzazione di opere murarie, ecc. Il finanziamento è concesso sino al 100% delle spese ammissibili.

Il progetto di sviluppo biennale da presentare deve indicare:

  • obiettivi sociali, occupazionali, produttivi, che non possono essere inferiori all'inserimento a tempo pieno al lavoro di almeno una persona svantaggiata (L.381/91, art. 4);
  • ipotesi di fattibilità sulla base della reale situazione presente;
  • piano finanziario che dimostri l’idoneità all’attuazione del progetto proposto, assicurando stabilità economica e corretta remunerazione del lavoro.

Le domande vanno generalmente presentate entro il 31 luglio di ogni anno.

Conosci le finalità di queste tipologie d'impresa?

Le società cooperative sono regolamentate dall'articolo 45 della Costituzione e nascono sostanzialmente per fini mutualistici; esse hanno infatti la peculiarità di nascere non per conseguire un scopo legato al guadagno, ma per l'ottenimento di servizi e beni.

Perché fondarla

La società cooperativa viene infatti fondata da individui che sentono il bisogno di avere maggiori vantaggi e sicurezze di quanti ne possano ricavare lavorando come singoli, in rapporto alle esigenze di mercato del momento.

Le tipologie di società cooperative

Esistono diversi tipi di società cooperative, che variano in base al tipo di intento che si vuole perseguire; le più comuni che si possono trovare in Italia sono:

  • di credito: sono realtà che si prefiggono come obiettivo quello di offrire un servizio più solidale verso i propri clienti, svincolandosi da una logica meramente di profitto;
  • sociali: sono enti dedicati all'inserimento nel mondo del lavoro di persone in difficoltà;
  • di edilizia: hanno lo scopo di costruire abitazioni per i soci a prezzi più accessibili rispetto alla norma.

I soci delle cooperative

I soci, che devono essere almeno nove, variano in base al ruolo che ricoprono: ci sono infatti quelli ordinari, che fanno parte a pieno titolo della società cooperativa lavorando per raggiungere il fine comune, e quelli volontari, che lavorano a titolo gratuito e non devono essere più della metà dei soci totali.

In alcuni casi particolari è anche prevista la presenza di individui con problemi fisici o mentali, per almeno il 30 % del totale dei lavoratori.

Gli organi

Una società cooperativa prevede un consiglio di amministrazione con presidente, nominato dai soci, ed eventualmente un comitato esecutivo che agisce, sotto delega, in materia di variazione del capitale e del bilancio.

E' indispensabile inoltre che vi sia un controllo sulla società affidato al collegio sindacale, composto da tre o cinque persone che possono anche non essere socie della cooperativa.

L'assemblea della società cooperativa

L'assemblea della società cooperativa viene deliberata, previa comunicazione cartacea, circa 15 giorni prima del giorno stabilito per la convocazione; essa è di natura totalitaria, quindi regolare, unicamente se vi partecipano tutti i componenti della società, nonché gli appartenenti al collegio sindacale e gli amministratori.

Di cosa si occupa il socio secondo il diritto del lavoro?

Il socio che fa un lavoro in cooperativa deve impegnarsi a mettere a disposizione la propria capacità professionale, contribuendo attivamente alla gestione dell'impresa e alla creazione del capitale sociale. Il socio infatti partecipa anche al rischio d'impresa, con annessi risultati economici e loro destinazione.

Il socio lavoratore autonomo

Esiste infine anche la categoria di socio-lavoratore autonomo della cooperativa lavoro che prevede, in assenza di contratti, una retribuzione calcolata in base ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. Il socio-lavoratore è anche titolare dei seguenti diritti previsti nello Statuto dei Lavoratori:

  • Libertà di opinione;
  • Diritto di associazione e attività sindacale;
  • Divieto di atti discriminatori;
  • Diritto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

L’importanza del voto capitario del lavoro in cooperativa

Una delle caratteristiche principali del  lavoro in cooperativa è il voto capitario di ogni singolo socio, vale a dire il loro diritto ad esprimere un voto durante un’Assemblea. Il diritto al voto non è connesso al valore della personale quota di capitale investita, al contrario di quanto invece avviene nelle società per azioni. E’ importante sapere però che i soci cooperatori che sono persone giuridiche, possono ain alcuni casi, possedere una quantità maggiore di voti, che può arrivare ad un massimo di cinque.

La forma giuridica

Gli articoli dal 2511 al 2548 contenuti nel Codice Civile regolano la struttura delle cooperative e stabiliscono che nel caso in cui la società sia formata da al massimo nove soci deve rispettare le norme applicate alle società a responsabilità limitata e non possono essere formate da persone giuridiche ma solamente da persone fisiche.Ci sono alcune leggi speciali in base alle quali il numero minimo di soci può essere superiore a quello tradizionale, ad esempio le banche di credito cooperativo sono formate da 200 soci.

Bonus nuove cooperative: come funziona e a chi spetta?

La legge di bilancio 2022 prevede un bonus per nuove cooperative per incentivare questa forma di attività. Per mezzo di questo incentivo, le cooperative che nascono a partire dal primo Gennaio 2022, hanno la possibilità di possedere una decontribuzione massima per un totale di due anni. Questo bonus è un supporto che prevede una vera e propria decontribuzione corrispondente al massimo della percentuale dei complessi contributivi previdenziali, a carico spesso dei datori di lavoro. Questo bonus ha un tempo di 2 anni, per tutte le cooperative che nascono iniziando dal primo giorno di Gennaio 2022, rispetto ai sensi dell’articolo 23, comma 3 quarter del decreto legge 83.

lavoro in cooperativa

L’approvazione di questo bonus è arrivata il decimo giorno di Giugno, successivamente a delle interlocuzioni inizializzate dal Ministero del lavoro, grazie all’intermediazione della decisione europea che ha previsto più volte l’esonero non oltre giorno 30 Giugno 2022. Sulla base dei commi 254-253 della legge di Bilancio, questo bonus va alle cooperative costituite da dipendenti che arrivano da aziende i cui titoli abbiano la finalità di muovere gli stessi, in affitto o in concessione, direttamente agli stessi lavoratori. A tutti gli interessati si fa presente l’attribuzione dall’istituto INPS prima del 30 giugno 2022, con il codice di autorizzazione indicato, che sottolinea il significato qui di seguito: Cooperativa autorizzata all’agevolazione secondo la legge 234 dell’anno 2021. Questo codice di autorizzazione è stato affidato esclusivamente alle cooperative che hanno comunicato al ministero dello sviluppo economico la loro realizzazione entro e non oltre il 30 Giugno 2022. L’esonero contributivo viene condizionato da due punti:

  • L’assenza di violazioni delle norme più importanti nel rispetto e nella tutela delle condizioni lavorative e rispetto agli obblighi di legge;
  • La regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, rispetto alla normativa in materia di documento esclusivo di regolarità contributiva.

Esonero biennale per le nuove società cooperative

Dal 1° agosto 2022 è stato approvato l’esonero biennale ovvero la possibilità di scontare i contributi INPS entro il limite di 6.000 € l’anno, per i lavoratori che sono stati assunti da aziende in fase di trasferimento, cessione o locazione: i workers buyout. L’esonero dal versamento dei contributi ha una durata di 24 mesi, m non comporta conseguenze negative sull’accredito contributivo spettante al lavoratore in quanto se ne fa carico l’INPS.

L’esonero contributivo per le cooperative è stato introdotto con la legge n 234/2022 e poiché prevede dei profili di selettività era necessario ottenere l’’autorizzazione della Commissione Europea che è stata concessa con la decisione C (2022) 4054 del 9 giugno 2022.

I beneficiari dell’esonero contributivo sono le cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 da lavoratori provenienti da imprese o aziende i cui titolari hanno  ceduto, trasferito o affittato la propria attività.

A queste cooperative, l’INPS ha attribuito il codice di autorizzazione “8Y”, purché le cooperative abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico la loro costituzione entro il 30 giugno 2022 (art. 23, comma 3 quater del D.L. 83/2012).

L’agevolazione, in definitiva, consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 6.000 € l’anno, riparametrato su base mensile e per la durata di 24 mesi (due anni) dalla costituzione della cooperativa.

I requisiti per poter ricevere questo sgravio – oltre alla tipologia di cooperativa e al periodo di costituzione – devono rispettare tutte le norme previste per la tutela delle condizioni di lavoro e l’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (INAIL).

Per avere una panoramica completa sulla tutela sul luogo di lavoro, informarti sulle attività dell'ispettorato del lavoro.

Inoltre, l’esonero è subordinato al rispetto:

  • Della regolarità degli obblighi contributivi previdenziali;
  • Di assenza di violazioni sulle norme della tutela e delle condizioni di lavoro;
  • Del rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali previsti e sottoscritti dai vari organi sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L’esonero non può essere concesso se il datore di lavoro dell’impresa in fase di trasferimento, cessione ai lavoratori o affitto non ha corrisposto ai propri dipendenti – durante l’ultimo periodo di imposta – le spettanti retribuzioni pari almeno al 50% dell’ammontare totale dei costi sostenuti, esclusi i costi relativi alle materie prime e sussidiarie.

Per avere una visione esaustiva sulle diverse tipologie di contratti di lavoro utilizzati in Italia, ti suggerisco di dedicare del tempo alla lettura di questo approfondimento dettagliato sui livelli contrattuali dei chimici.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.

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