In materia di sicurezza sul lavoro, la nomina del RSPP è una degli elementi più importanti. Innanzitutto, è un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro; deve essere presente, cioè, un RSPP per ogni azienda. Non è raro che al momento della nomina, però, nascano da parte del Datore di Lavoro alcuni dubbi su quali siano le responsabilità e i requisiti di un RSPP, e che tu sia interessato ad un RSPP a Milano o altrove, se sia meglio nominare un RSPP esterno o interno. Questo articolo può rispondere in maniera limpida a tutte le tue domande in merito alla nomina del RSPP.
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RSPP: i requisiti
Quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura per cui sono richiesti requisiti specifici. Nello specifico, la persona che assume il ruolo di RSPP deve essere in possesso di:
- un diploma di grado non inferiore a quello di scuola secondaria;
- formazione specifica in materia di sulla sicurezza sul lavoro (comprovata da attestati di partecipazione ai corsi);
- partecipazione a corsi di aggiornamento almeno ogni 5 anni;
- esperienza in ambito di RSPP della durata di almeno 6 mesi dalla data del 13-08-2003.
RSPP Interno o Esterno?
La figura del RSPP in un’azienda può essere nominata all’interno o all’esterno dell’azienda stessa. Cosa significa? Che il datore di lavoro può nominare un dipendente che sia in possesso dei requisiti sopra citati, oppure si può rivolgere a un professionista esterno.
La legislatura prevede alcuni in casi in cui è obbligatorio nominare un RSPP interno all’azienda; tuttavia, lo stesso articolo (articolo 31) specifica che, in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, l’azienda può comunque avvalersi di un professionista esterno.
DLSPP: Datore di lavoro RSPP
Può il datore di lavoro ricoprire anche l’incarico di RSPP? Sì, è previsto dalla legislatura, che specifica i requisiti necessari perché il datore di lavoro possa essere nominato DLSPP, i quali sono un po’ diversi da quelli per la nomina degli RSPP interni o esterni.
Per il datore di lavoro, infatti, il diploma di scuola superiore non è un requisito obbligatorio. I soli requisiti richiesti sono la partecipazione ai corsi di formazione e a quelli successivi di aggiornamento. La legislatura specifica anche gli ambiti in cui il datore di lavoro può assumere il ruolo di RSPP:
- nelle aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
- nelle aziende di pesca fino a 20 dipendenti;
- nelle aziende agricole fino a 10 dipendenti;
- nelle altre aziende fino a 200 dipendenti.
Quando il RSPP è esterno o interno?
A seguito di una ambiguità della legislatura che riguardava l’individuazione di figure esterne o interne alle aziende, il Ministero del Lavoro ha fatto chiarezza sull’argomento.
L’ambiguità nasceva perchè, da una parte, l’articolo 34 individua quegli ambiti in cui è obbligatorio nominare un RSPP interno all’azienda, ma specifica anche che in assenza di un dipendente con i requisiti necessari, il datore di lavoro può rivolgersi anche a professionisti esterni. Se un datore di lavoro è in dubbio sul fatto di aver rispettato gli obblighi di nomina di un RSPP interno/esterno, il Ministero del Lavoro ha specificato che un RSPP interno all’azienda non deve necessariamente essere dipendente dell’azienda. Il termine interno non individua strettamente la figura di un dipendente dell’azienda, ma indica semplicemente una persona che conosca bene l’azienda, che possa assicurare la sua presenza per lo svolgimento delle attività di prevenzione e sicurezza.
Con questo chiarimento, la regolamentazione per la nomina del RSPP interno, esterno o Datore di Lavoro RSPP è molto chiara e non soggetta a fraintendimenti.