Giudice del lavoro: scopriamo di cosa si occupa questa figura
Il giudice del lavoro è parte della magistratura e dei procedimenti processuali italiani; il suo compito è quello di giudicare e regolamentare le controversie in ambito lavorativo.
Le competenze del giudice del lavoro
In base alla competenza territoriale, egli esercita i suoi compiti nei seguenti ambiti specifici:
Controversie individuali
- controversie relative ai rapporti di lavoro subordinato privato,
- controversie relative ai rapporti derivanti da contratti agrari,
- controversie relative ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non di carattere subordinato (es. di agenzia, rappresentanza commerciale, co.co.pro ecc...)
- rapporti dei dipendenti della P.A. o e di enti pubblici economici.
Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. Il giudice del lavoro ha competenza anche nelle controversie legate alle prestazioni previdenziali (pensioni di lavoratori privati, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ecc.) o assistenziali (assegni di invalidità, rimborsi sanitari ecc.).
Controversie in materia di repressione di condotta antisindacale. Il giudice del lavoro si occupa delle controversie promosse dalle organizzazioni sindacali contro i datori di lavoro e la P.A. che ne ostacolino o limitino in qualsiasi modo l'attività.
Il rito del processo del lavoro
Il procedimento che viene impiegato dal giudice del lavoro è strutturato per essere fondamentalmente rapido. I procedimenti si basano sulle disposizioni del titolo IV libro II del codice di procedura civile (legge n. 533/1973), note come processo del lavoro.
Da giugno 1999 le controversie e previdenza sono, in primo grado di competenza del Tribunale in composizione monocratica ed in secondo grado della Corte d'appello.
Chiarimenti utili in materia di lavoro
Com’è stato già detto in precedenza tra il lavoratore e il datore possono nascere delle controversie, che in alcuni casi per essere risolte richiedono l’intervento di un giudice del lavoro, il quale condurrà un vero e proprio processo, valuterà le prove portate in aula dalla parti e infine emetterà una sentenza. Si tratta di una causa civile, che ha diversi gradi di giudizio, nella quale la parti sono rappresentate da avvocati del lavoro, che presentano prove in aula, effettuano interrogatori ecc. Le parti coinvolte prima dell’inizio del giudizio sono tenute ad effettuare un tentativo di conciliazione entro sessanta giorni. Nel caso in cui la conciliazione effettuata dall'ufficiale giudicante ha un esito positivo, viene messa a verbale ed ha valenza di titolo esecutivo. Nel caso invece in cui la conciliazione ha esito negativo, si possono verificare situazioni diverse, che sono riportate nell’elenco che segue.
- La causa è matura per la decisione;
- sorgono problemi di competenza, giurisdizione o altre questioni pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio; in quest'ultimo caso, il giudice pronuncia sentenza anche non definitiva.
- la causa non è matura e richiede una istruzione;
L'ufficiale giudicante ha numerosi poteri istruttori ed è autorizzato ad esempio a indicare irregolarità sanabili delle parti, alle quali assegna un periodo di tempo preciso entro il quale porvi rimedio, inserire l’ammissione di ogni nuova prova in qualsiasi momento, chiedere informazioni alle organizzazioni sindacali ecc. Il giudice ha la facoltà inoltre di disporre istanza di parte per autorizzare la visita del luogo dell'impiego, nel caso in cui sia necessaria per accertare alcune informazioni e può richiedere la comparizione di eventuali testimoni utili per chiarire la situazione. Inoltre ha la possibilità di poter richiedere la sostituzione della verbalizzazione del cancelliere con la registrazione su nastro delle testimonianze che ha egli stesso effettuato o che sono state presentate dalle parti. Al termine dell’istruzione di causa, il giudice ha il compito di pronunciare la sentenza che riporta il suo giudizio.
Quanto guadagna un giudice
Abbiamo parlato delle competenze del giudice del lavoro e delle circostanze in cui possiamo rivolgerci a lui e in quale modo. Ma non siamo curiosi di sapere quanto guadagna un giudice? Sicuramente sì. A volte si parla degli stipendi d’oro dei giudici italiani rispetto ad altri Paesi del mondo. Molto dipende dalla tipologia di lavoro, dall’anzianità di servizio, dalle indennità percepite. Ad esempio, un tirocinante, prima di diventare magistrato in tribunale, prende poco più di duemila euro al mese, non tenendo conto delle indennità Nel momento, invece, che diventa giudice lo stipendio sale a poco meno di tremila euro al mese. Dopo i primi tre anni di lavoro, il giudice mediamente può prendere anche quattromila euro al mese, fino a un massimo di poco meno di settemila.
Lo stipendio medio, ad esempio, di un giudice della corte d’Appello appena entrato si aggira attorno ai seimila euro. Gli ermellini guadagnano dagli ottomila ai quindicimila euro al mese mano a mano che aumentano gli anni di anzianità. Un giudice amministrativo anziano può guadagnare intorno ai quindicimila euro mensili, nonostante rispetto a un magistrato ordinario debba in realtà occuparsi di meno cause. Un giudice costituzionale guadagna ancora di più: parliamo mediamente di uno stipendio che oscilla tra i trentacinquemila e i 45mila euro al mese di stipendio. Una cifra davvero considerevole. Va peggio, invece, ai giudici che si occupano della materia tributaria e anche ai colleghi di pace. Un giudice tributarista, infatti, non arriva a mettersi in tasca seimila euro lordi, una miseria se confrontati con gli stipendi di qualche collega di altri settori. I giudici di pace se la passano leggermente meglio, ma non così tanto. In questo caso sono specialmente le indennità a pesare. Lo stesso discorso vale anche per i giudici del lavoro, una delle categorie forse più nuove di questo settore così vasto e complesso. Possiamo, quindi, parlare di una certa disparità di trattamento? Forse sì, vista la differenza così netta tra i giudici ordinari, per capirci quelli che lavorano nei normali tribunali, nelle corti di appello o in Cassazione, e i giudici onorari, ovvero coloro che si occupano di materie in altre sedi.