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Da qualche anno è entrato in vigore un decreto Interministeriale relativo alle procedure per presentare le dimissioni volontarie. Per combattere la pratica della "lettera di dimissioni in bianco", firmate al momento dell’assunzione senza apporvi alcuna data, il Governo ha decretato in merito. In base alla legge 188/07, le dimissioni possono essere presentate online. Il lavoratore dovrà compilare un modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro; saranno considerate nulle tutte le lettere presentate in altre forme.

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La legge 92/2012, la cosiddetta Riforma Fornero, ha modificato l’iter per la presentazione della lettere. Come detto il percorso è ora molto più complesso e richiede l’attenzione sia del datore di lavoro che del dipendente. Tutto questo per superare la poco auspicabile pratica della lettera di dimissioni in bianco che l’azienda, anche ad inizio rapporto di lavoro, soleva fare firmare al neo assunto.

Per avere aggiornamenti sulle riforme riguardanti modalità e contratti di lavoro clicca qui e leggi il nostro articolo completo sul Jobs Act.

La struttura della lettera di dimissioni

Il modulo, disponibile online, è composto da:

  1. una prima sezione anagrafica che il lavoratore dovrà compilare al fine di identificarsi
  2. una parte in cui inserire gli estremi dell’azienda in cui si lavora: codice fiscale, denominazione societaria, settore, comune dell’azienda
  3. una sezione dedicata ai dati relativi al rapporto di lavoro: tipologia contrattuale, ore settimanali medie, tipo di contratto applicato e livello di inquadramento
  4. una quarta sezione che specifica i dati del datore di lavoro da cui il dipendente viene distaccato
  5. la quinta sezione è destinata alle causali
  6. la sesta ed ultima parte è dedicata alla decorrenza delle dimissioni

L’iter da seguire

L’iter segue precise tappe, ad ognuna delle quali corrispondono altrettanto fisse scadenze:

  • Il dipendente comunica la volontà di cessare il contratto oppure sia questi che il datore di lavoro definiscono la risoluzione consensuale del rapporto lavorativo (discutendo dunque anche del proprio a title="Scopri tutto sulla modalità di pagamento in TFR&quot""TFR) .
  • Il datore di lavoro ha 30 giorni per invitare il dipendente a richiedere la convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) locale o presso un Centro per l’Impiego (CPI). L’ex lavoratore deve presentarsi presso questi enti per firmare una certificazione. Il datore di lavoro, in alternativa, può inserire in calce alla comunicazione di dimissioni che presenta al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto, una dichiarazione di conferma. Questa modalità, prevista al comma 18 del testo di legge, implica solo una firma del dimissionario alla dichiarazione.
  • Dalla ricezione dell’invito del datore, il dipendente ha 7 giorni di tempo per decidere un’opzione fra le quali
    • sottoscrivere la conferma e presentarsi presso un DTL o CPI.
    • rifiutare l’invito. Saranno attive comunque allo scadere della settimana.
    • revocare le dimissioni, ma senza poter percepire lo stipendio relativo ai giorni di assenza dal lavoro.

Per le dimissioni online

persona intenta a scrivere una lettera di dimissioni

  • collegarsi alla sezione apposita del sito del Ministero del Lavoro
  • registrarsi al sito e compilare il modulo online che verrà trasmesso al Ministero del Lavoro per via telematica.
  • stampare e consegnare il modulo al datore di lavoro, entro 15 giorni, pena l’annullamento dell’atto di risoluzione del rapporto
  • il datore di lavoro dovrà comunicare la fine dal rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla consegna.

Gli intermediari per compilare il documento

Il lavoratore può adempiere autonomamente alla prassi per le dimissioni online oppure può rivolgersi a uno dei soggetti intermediari per ottenere gratuitamente il modulo. Tali soggetti sono:

  • Direzioni Provinciali del Lavoro
  • Direzione Regionale del Lavoro
  • Ispettorati del lavoro delle Province Autonome
  • Servizi Uffici Provinciali del Lavoro
  • Centri per l'Impiego
  • Comuni
  • Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (se abilitati attraverso la Convenzione con il Ministero del Lavoro)
  • Istituti di Patronato (se abilitati attraverso la Convenzione con il Ministero del Lavoro)

Il lavoratore può rivolgersi ad uno dei suddetti soggetti intermediari indipendentemente dal luogo in cui risiede o lavora.

Convalida della lettera

Per convalidare le dimissioni per giusta causa è opportuno recarsi presso gli uffici del Ministero del Lavoro in Via Maria Brighenti n. 23. Per quanto riguarda l’orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:15 alle ore 12:30.

Recatevi lì con la vostra lettera (già presentata o inviata al datore di lavoro) che dovrà come detto presentare la giusta causa per la quale intendete interrompere il vostro rapporto di collaborazione.

Giusta causa

  • mancata retribuzione
  • busta paga non consegnata

I contenuti della lettera. Come scrivere questo documento?

La lettera di dimissioni dev’essere consegnata o al proprio responsabile oppure, se presente, all’ufficio risorse umane.
Solitamente le aziende posseggono modelli di lettere, ma non esistendo formule standardizzate è possibile redigerla autonomamente (meglio se al computer). Ricordiamo che il documento ha la struttura di una lettera formale.

Deve quindi indicare in alto a destra la data e il luogo, si deve aprire con un’intestazione adatta (egregio, gentile e simili), deve esser scritta con il giusto registro.

È importante comunicare le cause della fine del rapporto di lavoro ed eventuali informazioni utili ai fini della risoluzione dello stesso (eventuali ore di formazione da inserire nel proprio profilo economico, eventuali note di credito e così vita).
Le lettere possono essere neutrali attestazioni di divergenze di interessi oppure contenere note polemiche, sebbene quest’eventualità sia da evitare visto l’iter burocratico e ufficiale della procedura.

Per una conoscenza più approfondita, ti suggeriamo di consultare il nostro articolo sulla lettera di licenziamento per la colf.

Scopri anche come si struttura la lettera di richiamo.

Dimissioni per giusta causa: scopriamo di cosa si tratta

Con “dimissioni per giusta causa” si indicano tutte le ipotesi in cui il lavoratore, per via di un inadempimento o una grave condotta del datore di lavoro ha il diritto di recedere dal rapporto con effetto immediato senza dover attendere il classico “periodo di preavviso”.
Rispetto alle dimissioni ordinarie, infatti, quelle per giusta causa conferiscono al soggetto sia il diritto dell’indennità sostitutiva del preavviso a totale carico dell’azienda e all’indennità di disoccupazione a carico dell’INPS insieme agli altri requisiti contributivi necessari.

I motivi per i quali il lavoratore può ricorrere alla dimissione per giusta causa non vengono indicati dalla legge in sé ma interviene comunque la giurisprudenza e per questo è possibile fare una breve lista di ipotesi per cui la dimissione è stata approvata, eccola:

  • Mancato o ritardato pagamento della retribuzione;
  • Mobbing;
  • Mancato versamento dei contributi previdenziali;
  • Molestie;
  • Ingiurie del superiore;

Naturalmente, qualunque sia il motivo che ha determinato la scelta di dimettersi occorre che vi siano delle prove quanto meno consultabili. Nel caso, ad esempio, del mancato pagamento il consiglio è quello di conservare i cedolini paga e procurarsi l’estratto conto bancario in cui sono presenti, in dettaglio, tutti i singoli movimenti. 

Per quanto riguarda la procedura, questa è uguale a quella da seguire in caso di dimissione ordinaria, con la differenza che, nel compilare il modulo telematico, il datore di lavoro deve indicare che le dimissioni sono per giusta causa.
Dal 12 marzo 2016, infatti, le dimissioni del rapporto devono essere comunicate attraverso un apposito servizio telematico accessibile attraverso le proprie credenziali SPID o la Carta d’Identità elettronica, si tratta del portale Cliclavoro in cui si trova proprio la voce “Dimissioni telematiche”.
Una volta effettuato l’accesso in piattaforma la procedura chiede di indicare i dati del lavoro e del lavoratore oltre alla data di decorrenza e la tipologia di evento (in questo caso per giusta causa).
La vostra dimissione verrà trasmessa tramite PEC tanto al datore di lavoro quanto all’ispettorato territoriale e il datore di lavoro dovrà inoltrare la comunicazione entro 5 giorni dall’evento.
Chi si dimette per giusta causa ha dei diritti, al pari delle dimissioni ordinarie, in questo caso si tratta di:

  • Ferie e permessi non goduti;
  • Mensilità aggiuntive quali tredicesima e quattordicesima (Se sei interessato/a alla tredicesima, nel nostro articolo sulla tredicesima per le neo-mamme troverai ciò di cui hai bisogno. Clicca qui per leggerlo).
  • ;
  • Trattamento di fine rapporto (TFR)

A questo va aggiunta la possibilità di effettuare domanda di indennità di disoccupazione NASPI, ma naturalmente per ottenerla occorre assicurarsi di possedere tutti i requisiti necessari.

I contratti di lavoro: ecco obblighi e diritti

I vari CCNL- contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano anche i diritti e gli obblighi delle parti in caso di licenziamento.

E' bene ricordare che, anche se si è in procinto di cambiare lavoro, non è necessario chiudere il rapporto con il vecchio datore di lavoro in modo scorretto. Inoltre, mai dire mai... sono da considerare anche possibili collaborazioni future.

Quando si può mandare via un lavoratore con una Lettera di licenziamento

Secondo i CCNL il licenziamento può avvenire solo in alcuni casi specifici. Qualora il collaboratore/dipendente sia licenziato ingiustamente, egli ha facoltà di procedere con l’impugnazione del licenziamento.

Può essere imposto per:

  • “giusta causa”, ossia in seguito a gravi motivi (es. furti aziendali o offese gravi ai superiori). Il lavoratore licenziato per giusta causa ha diritto solo alla liquidazione.
  • “giustificati motivi” come ad esempio troppi giorni di malattia oppure per motivi aziendali. In questo caso però, il lavoratore ha il pieno diritto della liquidazione 

I casi senza motivazione

In alcuni casi è ancora consentito il licenziamento senza obbligo di motivazione. I collaboratori licenziati devono avere un contratto a tempo indeterminato e ricoprire i ruoli di:

  1. dirigenti (Il licenziamento del dirigente è regolato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva);
  2. collaboratori domestici;
  3. dipendenti assunti per un periodo di prova;
  4. dipendenti over 60, che abbiano raggiunto i requisiti pensionistici e non desiderino continuare il rapporto di lavoro.

Cosa può fare il lavoratore ingiustamente licenziato? Se ingiusto o viziato, il licenziamento può essere impugnato. L'impugnazione del licenziamento può essere proposta dal lavoratore, dall'associazione sindacale, da un rappresentate del lavoratore o dal legale del lavoratore.

La Lettera di licenziamento e i modelli

In linea generale la lettera di dimissioni deve contenere le seguenti informazioni:

  • il luogo e la data;
  • la firma;
  • la firma dell'interlocutore;
  • il tutto in duplice copia (una per voi ed una per il datore di lavoro).

E' possibile reperire online degli esempi della lettera di licenziamento da cui trarre spunto per redigere la propria lettera di dimissioni.

Su internet esistono diversi modelli di lettera di licenziamento, i principali sono:

  • semplice, da usare senza preavviso,
  • propositiva, da usare in caso di preavviso da concordare,
  • concordata, da usare in caso di preavviso concordato,
  • decisa, da usare quando si rispettano i termini di preavviso,
  • cortese, ideale per mantenere i rapporti buoni.

Come contestare questo provvedimento

Lettera di licenziamento: indicazioni ed esempi da seguire

Si può contestare la lettera di licenziamento ricevuta? Certamente sì, abbiamo già visto che un datore di lavoro non ha la libertà di licenziare un dipendente, ma la legge individua alcuni casi specifici. Dunque, un lavoratore che si ritenga licenziato senza una giusta motivazione può difendersi, impugnando il provvedimento di licenziamento con un’azione specifica che viene definita dalla normativa di riferimento “contestazione della lettera di licenziamento”.

Va detto subito che si tratta di un’opera molto delicata che deve osservare tempi e modi molto precisi affinché possa ritenersi valida già solo formalmente. Una risposta non conforme a quanto previsto dalla legge potrebbe trasformarsi in un provvedimento viziato nella forma e quindi non utilizzabile ai fini della difesa del lavoratore da un eventuale licenziamento illegittimo. Dunque, cominciamo innanzitutto dai termini entro cui si può impugnare una lettera di licenziamento.

La normativa di riferimento afferma che l’eventuale impugnazione può essere effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, purché quest'ultima sia arrivata tramite raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Per poterla contestare, infatti, il lavoratore dovrò innanzitutto dimostrare la ricezione e l’invio formale della lettera. Come rispondere alla lettere di licenziamento? Attraverso una lettera di contestazione e depositando il ricorso nella cancelleria del tribunale di competenza territoriale, entro i 6 mesi successivi all’invio della contestazione stessa. Quindi da sola la lettera di impugnazione non basta, va anche fatto esplicito e formale ricorso in tribunale.

Lettera di licenziamento

La lettera di contestazione, tuttavia, come andrebbe scritta? In questo caso non ci sono regole ferree, molto dipende dalla motivazione che ha scatenato il licenziamento considerato illegittimo, quindi la risposta varia da caso a caso. Molto, comunque, dipenderà anche dalla tipologia di licenziamento subito e invocato dal datore di lavoro: la contestazione dovrà allinearsi sulla medesima strategia, ma ovviamente ribaltandola completamente. Naturalmente ci sono alcune informazioni che la contestazione dovrà necessariamente contenere, come la data e l’oggetto che dovrà fare riferimento al licenziamento. Quindi, si può inserire la seguente dicitura formale “Impugnazione licenziamento per giusta causa”. All’interno della lettera, il lavoratore dovrà sempre indicare le proprie generalità, la data di assunzione e la contestazione del licenziamento stesso.

A questo fine andrà indicato la data in cui si è ricevuto il provvedimento, se quest’ultimo è stato protocollato o riporta una dicitura andrà inserita anche quella. In conclusione alla lettera di contestazione sarà bene inserire anche una dicitura formale con cui il lavoratore si dichiara disponibile a riprendere il suo lavoro immediatamente e, nel caso contrario, a intraprendere tutte le azioni legali necessarie per tutelare i propri diritti.

Ora che sei "libero" sei pronto per dare un'occhiata al nostro articolo sul Centro per l'impiego a Milano.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.

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