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Il contratto di apprendistato


Il contratto di apprendistato rientra nella contrattazione del lavoro atipico. Il contratto di apprendistato è l’accordo tra le parti, in cui il lavoratore accetta delle condizioni contrattuali diverse (in sintesi, peggiori) e al contempo l’azienda si impegna a “formare professionalmente” il proprio dipendente. Per tale ragione il contratto d’apprendistato è considerato un contratto di lavoro con scopi formativi; il datore di lavoro deve garantire una formazione tecnico-pratica e l’affiancamento di personale qualificato al lavoratore.

La norma che disciplina il contratto di apprendistato è il Decreto Legislativo n.276 del 2003, ossia il decreto di attuazione della Legge Biagi. Tale normativa distingue tre tipologie di contratto di apprendistato, ciascuna delle quali disciplinata da contratti collettivi nazionali e da normative regionali. Esiste:

  • Il contratto apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione che può essere stipulato con giovani tra i 16 e i 18 anni non compiuti.
  • Apprendistato professionalizzante che ha il fine di trasmettere delle competenze tecnico-scientifiche al lavoratore e fargli conseguire una qualifica professionale. Questo tipo di contratto di apprendistato può essere stipulato con i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti.
  • Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i ragazzi dai 18 ai 29 anni.

Il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta e presentare, in allegato, il cosiddetto Piano Formativo Individuale. Ciascuna azienda poi deve rispettare il numero massimo di dipendenti assunti con tale contratto, in base al numero dei lavoratori dipendenti qualificati effettivi. I CCNL stabiliscono la durata del contratto di apprendistato, che in linea generale non è inferiore a due anni e non supera i sei anni.



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