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Interessi dello stipendio pagato in ritardo


Qualora il lavoratore dipendente riceva la retribuzione in ritardo rispetto a quanto stabilito dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro, egli ha diritto agli interessi sullo stipendio. Gli interessi di stipendio sono legati al danno che il lavoratore ha subito nell'ottenere in ritardo il pagamento del suo salario. Non potendo disporre della somma che gli spettava, il lavoratore potrebbe aver pagato a sua volta in ritardo i suoi creditori (ad es. la banca per le rate di mutuo).

Gli interessi dello stipendio maturano dalla data in cui il salario sarebbe dovuto essere corrisposto.
Essi vanno calcolati sulla somma di denaro rivalutata in base alla svalutazione monetaria. Questo perchè il credito (cioè il salario corrisposto in ritardo) solo se rivalutato rappresenta il valore reale del debito originario. Altra specificazione interessa l'ammontare su cui calcolare gli interessi, che deve essere pari all'importo lordo e non netto del debito. Ciò dipende dal fatto che il lavoratore ha un credito verso il datore di lavoro pari ad una somma lorda; sarà poi lo stesso dipendente a rappresentare la parte debitrice nei confronti del fisco.

Il tasso di interesse legale è stato modificato dal Ministero dell'Economia con il decreto del 12 dicembre 2007. Che riporta:
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile, demanda al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto ministeriale 1° dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2003 con il quale la misura del cennato saggio di interesse e' stata fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - testo unico della legge in materia bancaria e creditizia;
Visti il rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e il tasso d'inflazione annuo registrato;
Decreta:

Art. 1.
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.



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